Finta partita iva: cosa succede?

salve, io ho lavorato in una azienda dal febbraio del 2011 a gennaio 2016. Tempistiche: - febbraio 2011: inizio collaborazione a partita iva fino a luglio 2011 (nessun contratto a piva firmato, lavoro costante e mensile con piano orario affisso e firmato dal responsabile dell'azienda) - luglio 2011: contratto a tempo determinato per sostituzione maternità che si conclude nel gennaio 2013 con la sua risoluzione per rientro in servizio della dipendente in maternità - stop di tre mesi da fine gennaio a maggio come (a detta della soc. a causa della legge Fornero) - maggio/giugno 2013: nuova collaborazione a piva senza firma alcuna di contratto di collaborazione a piva. - gennaio 2016: la società fa tagli al personale e finisce la collaborazione pagamenti effettuati sempre dalla società e mai da cooperative o società satelliti. Fatturato superiore all'80% sempre con la suddetta società. Collaborazione continuativa senza mai aver fatto periodi di stop, con una media mai inferiore alle 100 ore mensili. C'è una qualche possibilità di rivalermi sulla società con la quale ho lavorato?
Diritto del lavoro (21/12/2017)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Occorre premettere che il rapporto di collaborazione “a partita iva” è stato oggetto di diversi interventi normativi ovvero, in particolare, la c.d. Legge Fornero (Luglio 2012) e il c.d. Job Act (giugno 2015). In particolare, la Legge Fornero ha individuato alcune caratteristiche del rapporto a partita iva in presenza delle quali il rapporto non è da considerarsi “genuino”, con la conseguente trasformazione in contratto di collaborazione coordinata e continuativa e, a determinate condizioni, in contratto di lavoro subordinato. Per tutti i contratti a partita iva sottoscritti dopo il luglio 2012 la Legge prevede che la prestazione lavorativa resa da un titolare di partita IVA è da considerarsi, salvo prova contraria a carico del committente, un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (che dopo la Legge Fornero, deve sempre presentare un progetto di riferimento) qualora ricorrano almeno due delle seguenti circostanze: - Una durata superiore a otto mesi nell’arco dell’anno solare; - Un corrispettivo superiore all’80% di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell’anno solare; - Una postazione fissa di lavoro presso una sede del committente. La partita IVA che non abbia i requisiti richiesti per essere tale deve essere, quindi, automaticamente riqualificata come contratto di collaborazione coordinata e continuativa legata a un progetto. Tuttavia, se a seguito della riqualificazione del contratto, risultasse mancante il progetto riferito alla prestazione fornita dal lavoratore a partita IVA, le conseguenze potrebbero essere rappresentate dalla riconduzione del rapporto di lavoro come subordinato. In ogni caso si tenga presente che non scatta la trasformazione del contratto a partita IVA nei casi prestazione lavorativa: - connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività; - svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che, chiarisce il ministero, per il 2012 è pari a 14mila 930 euro (moltiplicato per 1,25, significa un reddito di 18mila 662 euro); - prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di professioni regolamentate da un ordine, collegio, albo. Fatte queste premesse normative, nel Suo caso bisognerebbe valutare, innanzitutto, le modalità concrete di esercizio della sua attività di collaboratore a partita IVA con la società in questione, prendendo come riferimento quantomeno il rapporto successivo alla fine del contratto a termine, quindi dal 2013 al 2016. Nel caso in cui, a seguito di attenta valutazione, si dovesse giungere a definire presumibilmente “non genuino” il rapporto a partita IVA intercorso con la società e nemmeno riconducibile ad alcun progetto specifico, si potrebbero valutare azioni volte ad ottenere le tutele previste dalla legge (differenze retributive e contributive, riconducibilità a rapporto di lavoro subordinato), ferme restando le necessarie valutazioni su eventuali prescrizioni già intervenute nel tempo.
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