Vendita immobile e trascrizione della precedente accettazione tacita d'eredità
Preliminarmente andiamo a definire il concetto di accettazione tacita. Ai sensi dell’art. 476 del codice civile, si parla di accettazione tacita quando il chiamato all'eredità provvede all’accettazione per “facta concludentia”, ossia compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Un esempio concreto di accettazione tacita è appunto la vendita dell’immobile ereditato.
Ciò premesso, venendo ora al merito del Suo quesito, diciamo subito che il notaio, incaricato dell’attuale vendita, correttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2648, 3 co. del nostro codice civile, Le ha chiesto la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità, in considerazione del fatto che l’immobile in oggetto è di provenienza successoria e che evidentemente non risulta già trascritta l’accettazione in questione.
In alternativa, riteniamo che si potrebbe ovviare alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità, qualora il notaio consti l’espressa dispensa di tutte le parti coinvolte nella compravendita e che tale dispensa venga a sua volta trascritto.
La ratio sottesa alla trascrizione dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità sta nel tutelare gli interessi degli aventi causa del successore attraverso tale strumento di pubblicità.