Destinare tutta l’eredità a un solo figlio e non agli altri. È possibile?
La persona della cui eredità si tratta, in merito alla stessa, può determinarsi in due modi:
a. non disporre in alcun modo, lasciando che operi la successione di legge; questa individua i soggetti che, in assenza di testamento, siano chiamati all'eredità sulla base di vincoli parentali.
b. provvedere con una disposizione testamentaria (testamento olografo o pubblico mediante notaio), con la quale il testatore destini a chi e quanto voglia il proprio patrimonio.
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Ora, quanto alla previsione testamentaria, se è vero che il testatore può, anzi deve, disporre liberamente, è altresì vero che determinati soggetti (i c.d. eredi legittimi, ovvero figli, coniuge e ascendenti) - se lesi nella propria quota di riserva - possono impugnare il testamento e ricondurlo nei parametri che rispettino le quote.
È proprio il caso del genitori che - mediante testamento - destini tutto il patrimonio ad un figlio, violando così le quote di riserva di 2/3 del patrimonio da destinarsi a tutti i figli.
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Si badi bene, la disposizione testamentaria che istituisca erede universale un solo figlio, nulla destinano agli altri, non è, di per sè, nulla e/o invalida e/o inefficace; lo è solo nel momento e per la parte in cui l'erede legittimo la impugni con una azione di riduzione.
Pertanto, se Ella intenda lasciare con testamento tutto ad un solo figlio e gli altri due figli non attiveranno alcuna azione a tutela della quota di legittima, il testamento produrrà perfettamente i suoi effetti, arricchendo così il patrimonio dell'erede universale con quanto da Ella integralmente lasciatogli.
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Si precisa che accordi presi prima della morte e in ogni caso patti sulla futura eredità (i c.d. patti successori) sono vietati dalla legge.
Avvocato Fabrizio Tronca