Il chiamato all’eredità rinuncia, per ricevere poi i beni con donazione. Quali pro e contro?

Mio marito è deceduto a marzo senza lasciare un testamento. Siccome non abbiamo figli e siamo in comunione dei beni, mi è stato detto che le due sorelle hanno diritto ad 1/6 ciascuna del 50% del patrimonio mobiliare e immobiliare di nostra proprietà. Una delle due sorelle è a sua volta deceduta nel luglio scorso. È fattibile proporre alla sorella rimasta e agli eredi dell'altra la rinuncia all'eredità (presso studio notarile) con promessa di dare loro la quota spettante con il fine di evitare tutti gli oneri derivanti (pagamento imposta di successione, denuncia nel 730, pagamento delle spese condominiali spettanti ai proprietari, quota di imu e tasi ..)?Per la sorella deceduta dopo mio marito, devono essere necessariamente coinvolti tutti i suoi  figli? (al momento non so nemmeno se abbiano iniziato la pratica di successione).

Eredità e Successioni (16/09/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

In assenza di testamento è corretto l’assetto che Le è stato indicato, ovvero la quota di 2/3 del patrimonio del marito sarà a Lei destinata e la residua quota di 1/3 è destinata alle sorelle del de cuius.

Quanto alla sorella in vita e all’opzione che preveda una rinuncia all’eredità da parte della stessa, riteniamo non sia soluzione particolarmente efficace e lineare.

I motivi sono due:

  • ricevendo l’eredità dal fratello, l’erede è chiamato a pagare una tassa di successione pari al 6% e beneficia di una franchigia di € 100.000,00. Ciò significa che la sorella pagherà la tassa di successione del 6% solo se la sua quota di 1/6 che le spetta sia superiore ad € 100.000,00 e solo per la quota eccedente € 100.000,00 (in concreto, se la quota valesse € 110.000,00 la sorella pagherebbe a titolo di tassa di successione il 6% di € 10.000,00).
  • lo schema che propone, prevedrebbe una successiva donazione, essendo Lei la donante e la sorella del de cuius la donataria: ciò comporta un atto pubblico avanti notaio (con relative spese e compensi) e in ogni caso la tassa di donazione. Essendo tuttavia la donazione non tra fratelli (come lo sarebbe la successione), ma tra cognate (affini) non opererebbe a beneficio della donataria nemmeno la franchigia di cui sopra. Nell’ipotesi del valore di € 110.000,00 della quota di 1/6, la sorella pagherebbe il 6% sull’intera somma.

Sotto il profilo della tassazione e delle stesse spese vive (atto di donazione come atto ulteriore rispetto all’accettazione dell’eredità) lo schema ipotizzato (rinuncia e successiva donazione) non pare quindi particolarmente vantaggioso, al contrario.

Quanto sopra, fermo restando – solo per doverosa completezza – che ove Lei cambiasse avviso, la cognata per esercitare i diritti della dedotta scrittura privata, dovrebbe azionare una causa ordinaria in Tribunale.

*****

Quanto al profilo della sorella purtroppo deceduta, opera il principio della rappresentazione di cui all’art. 467 cod. civ.: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”.

Ciò significa che, non potendo la sorella del de cuius accettare la chiamata dell’eredità del fratello, si attiva la delazione (o offerta o chiamata all’eredità) dei discendenti di questa, quindi dei figli.

Per chiarire: i figli potrebbero attivarsi per accettare l’eredità che sarebbe spettata alla madre per la morte del fratello (di fatto: entrano nella successione dello zio) e attendere per accettare l’eredità del patrimonio della stessa (successione della madre).

Trattiamo di due eredità (come ogni vicenda successoria) distinte, che possono essere gestite indipendentemente.

 

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