L'immobile acquistato con denaro del de cuius cade in successione?

Anno 2004 acquistato immobile in comproprietà con sorella 50%/50%. Il agamento è stato effettuato con assegni bancari da conto corrente cointestato ad entrambe ed a nostro padre (vedovo).Ora dopo il decesso di nostro padre la proprietà in questione può considerata e trattata come parte della successione?visto che è stata pagata con i soldi che appartenevano anche a nostro padre? Grazie.

Eredità e Successioni (18/07/2020)
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Autore:
Avvocato Lucrezia Giachetti
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia, Diritto di impresa
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Risposta:

Nei conti correnti cointestati le somme presenti sul conto si presumono comuni, in parti uguali, dei cointestatari.

Pertanto nel caso di specie, secondo quanto riferito, le somme presenti sul conto cointestato dovrebbero presumersi imputabili a ciascun cointestatario nella misura di 1/3.

Se il prezzo del bene acquistato avesse superato, nel suo ammontare, i 2/3 delle somme presenti sul conto cointestato, dovrebbe, dunque, ritenersi che l’acquisto dell’immobile di cui si tratta sia stato realizzato con una parte di denaro imputabile al de cuius.

In tale ipotesi, ritengo che la fattispecie configuri un’ipotesi di donazione diretta di denaro in favore Suo e di Sua sorella: la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, escluso che, nell’ipotesi in cui un genitore corrisponda soltanto una frazione dell’intero costo del bene acquistato (poi intestato ai figli), possa ritenersi integrata l’ipotesi di donazione indiretta di immobile (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 2149/2014).

Ne consegue che, essendo stata oggetto di donazione soltanto la parte di denaro (utilizzata per l’acquisto del bene) imputabile a Suo padre e non anche l’immobile nella sua interezza, dovrebbe escludersi che la proprietà in questione cada in successione.

Ai sensi dell’art. 737 cod. civ., peraltro, Lei e sua sorella potreste essere tenuti alla collazione delle somme ricevute da Vostro padre: in sostanza (ed in particolare per il caso in cui vi siano ulteriori chiamati all’eredità), Lei e sua sorella potreste essere tenuti a “restituire” alla massa ereditaria le somme imputabili al de cuius ricevute per l’acquisto dell’immobile, che dovrebbero andare a ricomporre il patrimonio ereditario in vista della futura spartizione dell’eredità fra gli eredi.

 

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