Eredita e minori: cosa succede?

Salve, dopo la morte di mio padre, mia madre, io e mio fratello abbiamo ereditato vari immobili. Io e mio fratello non siamo in buoni rapporti e lui ha intenzione di rinunciare all'eredita. Ha un figlio minore. Io e mia madre cosa erediteremo? La nostra quota sarà superiore ? Per vendere un immobile non divisibile dovrò aspettare che mio nipote diventi maggiorenne?

Eredità e Successioni (31/03/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Occorre precisare che - all'apertura della successione (che coincide con la morte del de cuius) ed in assenza di testamento - i legittimari (coniuge e figli) sono chiamati all'eredità e non eredi.

Il chiamato all'eredità può accettare, accettare con beneficio di inventario o rinunciare all'eredità. Lo status di erede si consegue con l'accettazione e una volta ricoperto non può più operare la rinuncia.

Pertanto, preme chiarire che Suo fratello potrà rinunciare, laddove non avesse ancora accettato.

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Fermo quanto sopra precisato, ove Suo fratello potesse rinunciare e di fatto rinunciasse, secondo il principio della rappresentazione (cfr., art. 467 codice civile: "La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità <...>"), chiamato all'eredità sarebbe effettivamente il figlio del rinunciante.

Trattandosi di minore, occorrerà, affinchè lo stesso accetti o rinunci fare istanza al Giudice Tutelare del Tribunale, quale "supervisore" delle decisioni assunte in nome e per conto del bambino.

Laddove anche il minore dovesse rinunciare, e in mancanza di altri legittimari, naturalmente la Sua quota e quella di Sua madre crescerebbe. 

In caso - invece - di parere favorevole del Giudice Tutelare all'accettazione da parte del minore, si costituirebbe una comunione ereditaria sull'immobile tra Ella, Sua madre ed il nipotino.

In tale ultimo caso, quanto alla destinazione dell'immobile (locazione, vendita, acquisto da parte di un comproprietario delle quote degli altri), opererebbero le procedure previste dalla Legge per la Comunione e, in particolare, in ipotesi di vendita dell'immobile:

è necessario l'accordo della parti, previa divisione e scioglimento della comunione.

in mancanza di accordo, sarà necessario adire (previo esperimento della mediazione obbligatoria) il Tribunale per la divisione e scioglimento giudiziale della Comunione.

Non è necessario attendere la maggiore età del nipote, posto che il referente della posizione dello stesso sarà il Giudice Tutelare.

 

 

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