Mia madre ha simulato una compravendita verso i miei fratelli. Come tutelarmi per l’eredità?

Composizione famiglia: mamma e 4 figli. Nel 2004 stima del patrimonio immobiliare e ipotesi divisionale di edificio trifamiliare costituito da 3 unità abitative una porzione di area urbana di 950 mq. Proprietà per l'intero della mamma. Nel 2005 la mamma con atto di vendita trasferisce un'unità abitativa ad un figlio Nel 2009 idem con un altro figlio altra unità abitativa. Trattasi di trasferimenti di proprietà, fingendo il passaggio di denaro che non è avvenuto. In che modo posso tutelarmi e se si sono ancora in tempo? Grazie.

Eredità e Successioni (20/07/2020)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Da quanto descrive rileviamo una dedotta compravendita che dissimula una donazione di fatto.

La simulazione della compravendita dei due immobili potrebbe incidere sulla successione del venditore (nel caso, la madre).

È vero che, ove effettivamente la madre avesse venduto con regolare trasmissione di denaro le due unità immobiliari, nulla quaestio circa la regolarità dei due contratti e l'estraneità degli stessi alla vicenda successoria.

È parimenti vero che, ove la vendita fosse simulata, e versassimo in effettiva ipotesi di donazione, questa dovrebbe considerarsi nella valutazione dell'asse ereditario, nell'attribuzione delle quote e del relativo valore.

La donazione dissimulata potrebbe invero aver leso (o andare a ledere, se la madre sia ancora in vita) la Sua quota quale altro legittimario titolare di una precisa quota di riserva (ovvero, in caso di soli figli quali eredi, 1/3).

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Premesso che è necessario chiarire se e quando la successione si sia già aperta, quindi dovrebbe specificare se la madre - parte dei negozi deduttivamente simulati - sia ancora in vita o meno, osserviamo quanto segue.

La prescrizione per una azione di simulazione è di 10 anni (per simulazione relativa, ovvero se tra i due negozi, almeno uno dei due si intenda efficace).

Tale termine decorre, come ha ben spiegato la Corte di Cassazione[1], dall’apertura della successione e non dalla conclusione dei rispettivi atti simulati, se l’azione è promossa dall’erede, al fine di accertare la donazione, per tutelare la propria quota di riserva.

Se la Sua iniziativa pertanto, come pare, fosse rivolta a garantirsi la corretta porzione della quota di riserva, i 10 anni della prescrizione per l’azione di simulazione non decorrerebbero dalla conclusione dei due atti (2004 e 2009), ma dalla data del decesso del de cuius.

Se la successione si fosse aperta - ad esempio - dopo il 2010, pertanto, Lei sarebbe ancora in termini, per attivarsi giudizialmente, al fine di tutelare i Suoi diritti ereditari e in particolare la Sua quota di riserva. 

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[1] Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/03/2018, n. 5159

il "dies a quo" del termine di prescrizione dell'azione di simulazione decorre dall'apertura della successione se l'erede agisce al fine di far valere il diritto alla propria quota di riserva e dal compimento dell'atto che si assume simulato se l'azione è esperita al fine di far accertare l'interposizione fittizia di persona e la dissimulazione di una donazione indiretta in favore di altro erede al solo fine di acquisire il bene all'asse ereditario

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