Tutela del legittimario: l'azione di riduzione e la donazione lesiva

Salve, vorrei sapere gentilmente sé possibile se mio padre vendendo la casa di sua proprietà con l'incasso compra una casa solo a mio fratello e a me non da nulla perché secondo lui io ho un appuntamento che ho acquistato interamente con il mutuo? Ringrazio anticipatamente .
Eredità e Successioni (25/09/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.

La donazione effettuata dal genitore a favore di uno soltanto dei due figli potrebbe creare problematiche al momento della morte del donante.

Dunque alla morte di Suo padre, potrebbe venire in rilievo una lesione della Sua quota di legittima, a seguito della donazione effettuata a favore di Suo fratello.

A tal proposito precisiamo che i legittimari (Lei nel caso di specie), in caso di esclusione o di lesione della propria quota, possono agire nei confronti di coloro che hanno ricevuto diposizioni testamentarie (o donazioni, come nel caso di specie) lesive dei propri diritti, al momento della morte del testatore - donante. Per determinare la quota spettante ai legittimari (e di conseguenza, per esclusione, anche quella disponibile) è necessario agire in questo modo:

1) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte;

2) si detraggono i debiti in modo da far rimanere solo l’attivo (c.d. “relictum”);

3) si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il valore che avevano al tempo della successione;

4) dalla somma di questi due valori (relictum + donatum) si forma l’asse su cui verranno calcolate la quota disponibile e, per differenza, quella dei legittimari.

Nel caso in cui venga così accertata una lesione della quota di legittima, per reintegrarla occorre esercitare l'azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti inter vivos o mortis causa che hanno prodotto la lesione stessa. L'azione di riduzione, di fatto, consta di tali azioni:

 - azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

- azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione in senso stretto a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati.

Nel caso di specie, per esercitare tale eventuale impougnazione, occorrerà però attendere la morte di Suo padre, per verificare relictum, donatum, asse ereditario e configurare la quota disponibile e quella di legittima.

 

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