Posso donare una somma di denaro significativa a un figlio, senza andare dal notaio?
La cifra non può considerarsi di modico valore.
La donazione di cui trattiamo, pertanto, per essere valida, pretende le forme richieste dalla legge: l'atto di donazione dovrà quindi formarsi davanti al notaio per atto pubblico e alla presenza di due testimoni. Diversamente la donazione sarà nulla.
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Cogliamo l'occasione, posto che precisa di avere due figli, per una osservazione in ottica ereditaria.
La somma oggetto ora di donazione, al momento dell'apertura della Sua successione, sarà oggetto di collazione[1] : ciò significa che il figlio donatario dovrà rimettere nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazione, per tenerne conto ai fini di stabilire le quote di successione.
Ciò al fine di non ledere la quota di legittima dell'altro chiamato all'eredità (il fratello).
Se concludesse la donazione e intendesse mettere al riparo il figlio donatario dal rimettere tutta la somma nell’asse ereditario, per quando si aprirà la Sua successione, suggeriamo di concludere la donazione con dispensa dalla collazione.
In tal modo il figlio donatario conserverà la somma donata, almeno nella misura pari alla quota disponibile determinata dalla legge sulla successione (art. 737 c.c. II comma "La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile").
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[1] art. 737 codice civile
I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati