Divieto di patti successori: significato e conseguenze pratiche
Buongiorno, le spiego la mia "situazione". Sono un uomo di 46 anni(ho 2 sorelle) e per motivi di "salute"ho bisogno di soldi e mi chiedevo se era possibile "intervenire sul'eredità". Il "totale" dell'eredità è composta da: 1-casa dei miei genitori(entrambi in vita) 2-casa di mio zio(in vita) 3-casa di mia zia(in vita) Mi chiedevo se c'era un modo per "svendere" la mia parte di eredità....parlo di svendere perchè sarebbe più "semplice" visto che chi compra farebbe un "ottimo investimento". Ad esempio se chiedessi alle mie sorelle o "amici" di comprare la mia quota ed invece di darmi il 100% del valore chiedessi una percentuale minore per loro sarebbe un investimento profittevole. Questo è quello che pensavo....ma non sò se ci sono delle forme legali per realizzare il tutto.GRAZIE
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell’art. 458 del nostro codice civile è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. Così detti patti successori.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Alla luce della disposizione sopracitata è del tutto evidente che, nel caso di specie, Lei non possa disporre dei diritti che potrebbero spettarLe sulla successione dei Suoi genitori (al momento entrambi ancora in vita) o dei Suoi zii: Lei dovrà dunque attendere il decesso dei Suoi parenti e l’apertura della successione per poter disporre delle Sue quote ereditarie.