Come dismettere un immobile comune ereditato?

Ho ereditato da mio padre un'immobile e un vigneto di cui non conoscevo l'esistenza, è diviso tra quota mia, di mia madre, mio fratello l'altra parte invece a mia zia, sorella di mio padre. Vogliamo donare o vendere questo immobile a mia zia, ma lei non ne vuole sapere, abbiamo anche proposto di pagare noi i costi dal notaio, ma nulla. Non ci ha mai dato le chiavi, non sappiamo che uso ne faccia e continuiamo a pagare l'imu arretrati ogni anno per questo immobile che ci risulta come seconda casa. Non sappiamo più come fare, non rispondono al telefono, ne a raccomandate, nemmeno il loro avvocato riesce a convincerli. Come possiamo procedere? grazie.

Eredità e Successioni (03/07/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

La situazione da Lei descritta è quella di una comunione ereditaria: Lei, Sua madre, Suo fratello e Sua zia siete infatti eredi comproprietari di un immobile e di un vigneto.

Nella comunione, ogni comproprietario ha facoltà di godimento della cosa comune nella sua interezza, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.

Per l’amministrazione del bene comune, La legge ha adottato il principio maggioritario: la volontà della maggioranza dei comproprietari vincola anche la minoranza dissenziente.

Per quanto riguarda, invece, gli atti di disposizione, occorre distinguere a seconda che essi abbiano ad oggetto un diritto di quota oppure il bene indiviso o una sua porzione concreta.

Nel primo caso, infatti, il comproprietario può disporre liberamente del proprio diritto di quota, che potrà essere venduto, donato o ceduto a qualsiasi altro titolo.

Nel secondo caso, invece, trattandosi di bene indiviso, il singolo comproprietario non può, da solo, venderlo, non avendo diritto esclusivo su una porzione concreta del bene ma semplicemente su una sua quota (astratta); ed infatti l’art. 1108 terzo comma c.c. richiede il consenso di tuttii comproprietari per le alienazioni dei beni in comunione.Tale norma è espressione di una regola generale, dettata per ogni tipo di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte.

Ecco dunque perché nel caso di specie è richiesto il consenso di tutti i coeredi per poter procedere alla vendita dell'immobile e del vigneto e ciò finché non venga sciolta la comunione.

Per rispondere al Suo quesito, e capire come risolvere la situazione di stallo creatasi, segnaliamo che è opportuno chiedere (o azionare giudizialmente) lo scioglimento della comunione.

Lei potrà infatti fare richiesta di scioglimento della comunione, alla quale potrebbero aderire gli altri coeredi, trovando così un’ipotesi di divisione che soddisfi le esigenze di tutti.

In caso di disaccordo, invece, come nel caso di specie, se Lei, Sua madre e Suo fratello siete comunque intenzionati a sciogliere la comunione, dovrete attivare un procedimento presso il Tribunale del luogo in cui si trovano l'immobile ed il vigneto mediante atto di citazione.

Con tale procedura - che è una causa civile a tutti gli effetti - verrà effettuata una perizia sul valore dell’immobile, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle Vostre rispettive quote e, laddove persista la mancanza di un accordo tra di Voi, il Tribunale disporrà la vendita all’asta dell’immobile.

 

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