Servitù di passaggio non trascritta: è opponibile all'acquirente del fondo servente?
La situazione da Lei descritta è quella di una servitù di passaggio, che sembrerebbe essere stata costituita solo verbalmente tra i precedenti proprietari del fondo servente e dominante.
Per rispondere al Suo quesito, e capire dunque se tale servitù sia opponibile a Lei (che ha acquistato il fondo servente), riteniamo opportuno segnalare che, secondo giurisprudenza costante, la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti originarie.
Ciò significa che, nel caso in cui l’atto costitutivo del diritto di servitù non sia stato trascritto, la servitù è inopponibile agli aventi causa, a titolo particolare, del proprietario del fondo servente (Lei nel caso di specie), che abbiano acquistato in base ad un titolo regolarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza ed implicitamente da essi accettata nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà.
In mancanza di trascrizione del diritto di servitù, Lei sarà dunque libera di impedire il passaggio nel Suo porticato ai vicini.
Avvocato Marta Calderoni