Diritto di abitazione al coniuge sopravvissuto, se il defunto era proprietario o comproprietario.
Buonasera, approfitto per chiederle gentilmente un parere. Mio fratello è deceduto, era in separazione dei beni con la moglie e abitava in una casa di famiglia. Titolari della casa siamo io, mio fratello defunto, la sua ex moglie e mia madre, con il diritto di abitazione. Che quote spettano e la vedova ha diritto abitativo?
La quota spettante alla moglie di Suo fratello, in assenza di testamento, è pari a 2/3 del suo patrimonio (quindi 2/3 della quota di proprietà della casa del marito, nel caso avesse lasciato l’immobile come unico cespite ereditario).
Alla madre, quale ascendente, ed alla sorella, ovvero a Lei, spetta complessivamente 1/3 della quota del patrimonio lasciato dal figlio/fratello, quota che sarà equamente suddivisa tra Voi.
Nel caso in cui, infatti, una persona deceda e gli sopravvivano un genitore, i fratelli ed il coniuge, le quote saranno distribuite come sopra:
2/3 al coniuge
1/3 al genitore ed ai fratelli.
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Quanto al diritto di abitazione, l’art. 540 del Codice Civile è chiaro: “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.”
Quale condizione per la costituzione del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite la legge indica chiaramente che, al momento del decesso, l’immobile debba essere di proprietà esclusiva del de cuius o in comproprietà dello stesso de cuius con il coniuge.
Nel caso in cui il régime del bene immobile, già adibito a residenza familiare, fosse di comproprietà tra il de cuius e terzi distinti dal coniuge, quest’ultimo non beneficia del diritto di abitazione.
Nel caso di specie, pertanto, alla moglie superstite non spetta il diritto di abitazione.