Diniego di nulla osta: possibile impugnare?

Gentilissimi, sono un dipendente di un Azienda Ospedaliera del Nord Italia con mansione di Tecnico Sanitario categoria economica D. A seguito di vincita di avviso pubblico di mobilità presso un' Azienda Ospedaliera del Sud Italia, giorno 13.06. c.a. ho presentato presso la mia Azienda di appartenenza regolare domanda per richiesta del nulla osta. A tutt'oggi non ho ricevuto nessuna risposta. Sul modulo di domanda del nulla osta , datomi dalla mia Azienda, è scritto che "qualora il nulla osta non venga concesso entro 10 giorni dalla data di protocollo della presente domanda, alla scadenza di tale termine decorrerà il periodo di preavviso di un mese". Premesso che la mia domanda per la richiesta del nulla osta è stata depositata e consegnata presso l'ufficio del protocollo della mia Azienda giorno 13.06. c.a. e che oggi siamo al 12.07 c.a. e non ho ricevuto alcun tipo di risposta in merito. Documentando mi sono venuto a conoscenza che teoricamente l'Azienda è tenuta a rispondermi per iscritto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, in teoria entro domani. Volevo sapere, nel caso non dovessi ottenere l'assenso al nulla osta, quindi un diniego, e dovessero fornirmi per iscritto delle motivazioni non valide al diniego, posso far ricorso? Nel caso non dovessero rispondermi per iscritto entro domani cosa si può fare? Cordiali saluti.
Diritto del lavoro (01/01/2018)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Con riferimento al quesito proposto Le comunico che il nulla osta è ancora elemento previsto per potere ottenere il trasferimento ad altra azienda sanitaria. In particolare la materia è regolata dall’art. 30 del dlgs 165 / 2001 Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse che recita: 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. Invia sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non e' richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità. - Omissis – *** Ciò posto, la norma citata di per sé non disciplina la tempistica di rilascio del nulla osta o del relativo diniego. Il termine da Lei citato deriva presumibilmente dal contenuto dell’art. 19 del CCNL 20/9/2001 che così stabilisce: “Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi 1. La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 - anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a Norma di riferimento Principali contenuti della norma domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova,con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso. 2. Il nulla osta dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese. 3. Nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi”. *** Ritengo che il diniego di nulla osta non possa essere con successo impugnato, rimanendo nell’alveo della discrezionalità della pubblica amministrazione.
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