Covid19 e accordi transitori sul telelavoro: cosa succede se il lavoratore rifiuta di firmare?

A causa del COVID-19 in azienda verso Febbraio si è venuta a creare una unità di crisi a livello dirigenziale che ha acconsentito a tutti i dipendenti di iniziare il telelavoro (mai concesso prima). Tale modalità è stata regolata da un accordo che abbiamo dovuto sottoscrivere solo successivamente all'inizio del periodo di telelavoro che prevedeva stesso orario di lavoro fisso e la rimozione dei buoni pasto. A causa dell'emergenza si è arrivati oltre la scadenza del periodo concordato e l'accordo è stato rinnovato più volte con le stesse modalità. L'ultimo accordo che prevede scadenza al 30 Giugno è in scadenza e ho chiesto di corrisponderci un rimborso spese forfettario, per coprire almeno le spese maggiorate di luce e bolletta telefonica. Si vocifera di un nuovo prolungamento di tale accordo. Nel caso in cui l'azienda non voglia corrispondere nulla possiamo rifiutarci di firmare e pretendere una contrattazione? Quali sono le conseguenze di una mancata firma?

Diritto del lavoro (28/06/2020)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Relativamente alla emergenza Covid-19 ed alla particolare forma di svolgimento del lavoro subordinato, identificata nel telelavoro, la regolamentazione sulla fornitura degli strumenti di lavoro e sulla copertura dei costi connessi è piuttosto precisa.

In particolare, nel telelavoro il datore di lavoro:

a) è responsabile della fornitura, installazione e manutenzione degli strumenti necessari per il regolare svolgimento del telelavoro, a meno che il telelavoratore non utilizzi strumenti propri;

b) se il telelavoro è svolto con regolarità, il datore di lavoro dovrà compensare o coprire i costi direttamente derivanti dal lavoro;

c) fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa;

d) si fa carico dei costi derivanti da perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore;

e) deve adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda i software, per garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali;

f) deve informare il lavoratore in merito alle eventuali restrizioni e sanzioni riguardanti l’uso di apparecchiature, strumenti e programmi informatici utilizzati e su tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.

***

Peraltro si evidenzia che diversi contratti collettivi, come Terziario e Commercio, prevedono specificamente l’obbligo di fornire al lavoratore, per lo svolgimento dell’attività di telelavoro, gli strumenti necessari al suo svolgimento, sostenendo tutte le spese di acquisito, installazione e manutenzione degli stessi.

In particolare, secondo questi contratti collettivi, sono a carico del datore di lavoro i costi per i collegamenti telematici necessari all’attività, i costi di manutenzione e gestione degli strumenti e dei sistemi di sicurezza della postazione e la loro copertura assicurativa.

Alla luce del quadro evidenziato, pertanto, si potrebbe valutare la legittimità, o meno, dell'accordo proposto dall'azienda, eventualmente facendo presente la richiesta di rimborso dei maggiori costi affrontati dal lavoratore per lo svolgimento del telelavoro.

In caso di mancata firma dell'accordo si ritiene che non vi potrebbero essere sanzioni disciplinari (posto che, come previsto dalla normativa, trattasi di accordo e non di decisione unilaterale del datore di lavoro).

 

Avvocato Egidio Rossi 

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