Come sono regolamentati i licenziamenti per GMO intimati dopo il 23 febbraio 2020?
Per far fronte all'attuale emergenza, il datore di lavoro ha scelto di licenziarci tutti con la speranza di poterci riassumere appena cessato l'allarme. Dal 16 marzo risulto licenziato. È consigliabile fare richiesta della naspi? L'azienda è obbligata a tenerci assunti, usando altre formule come la cassa integrazione?
A norma dell'art. 46 del DPCM del 17 marzo 2020, i licenziamenti avviati (intimati) dopo il 23 febbraio 2020 sono sospesi, mentre sono preclusi (e, quindi, vietati) i licenziamenti che dovessero essere intimati dopo l'entrata in vigore del decreto pubblicato per l'emergenza coronavirus.
La sospensione, a parere di chi scrive, non riguarda la validità del provvedimento di licenziamento, bensì i termini per impugnare il licenziamento stesso (oppure, in caso di procedimento avviato presso il Ministero del lavoro, nei casi previsti dalla legge, la sospensione del procedimento presso la commissione conciliazione).
A dimostrazione di ciò, l'art. 43 è intitolato "sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti".
Di conseguenza, salvo diversa interpretazione degli enti competenti, ritengo che possa essere avviata la domanda di NASPI, fermo restando il diritto ad impugnare il licenziamento nei termini di legge (60 giorni), conteggiando il termine di sospensione previsto dal DPCM del 17 marzo 2020 per l'emergenza Covid19.
Avvocato Egidio Rossi