Quali sono le regole di proroga del contratto a termine?

Assunta novembre 2016 fino a gennaio 2017 proroga fino a 10/07/2017, proroga 12/01/2018, proroga30/09/2018,proroga30/09/2019. Adesso a 2 sett dalla scadenza mi hanno lasciato a casa! Nel mio caso vale il decreto dignità? Grazie mille.
Diritto del lavoro (18/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Il Suo contratto a termine è stato stipulato originariamente prima del 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del c.d. Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018 convertito con Legge n. 96 del 9 agosto 2018), pertanto la disciplina è da individuarsi nella normativa sul Job Act, che prevedeva la possibilità di stipulare contratti a termine per la durata massima di 36 mesi, con massimo 5 proroghe.

In effetti l'evoluzione delle proroghe del Suo contratto è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile, in quanto si sono susseguite 4 proroghe con durata complessiva di 34 mesi.

Per completezza di informazione, il Suo contratto sarebbe potuto rientrare nella disciplina del decreto dignità qualora almeno una proroga fosse intervenuta dopo il 31 ottobre 2018 (termine della disciplina transitoria del decreto dignità).

Nel Suo caso, tuttavia, l'ultima proroga è avvenuta nel settembre del 2018, di conseguenza parrebbe risultare applicabile la vecchia disciplina del job act.

Quanto, infine, all'interruzione anticipata del rapporto di lavoro operata dal Suo datore di lavoro (due settimane prima della scadenza), Le segnaliamo che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2119 del Codice Civile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto a termine solo per giusta causa.

Di conseguenza, in caso di recesso illegittimo esercitato dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni dovute fino alla scadenza del contratto originariamente prevista. Ciò in quanto non è consentita l’intimazione del licenziamento ante tempus nei contratti a tempo determinato, se non per giusta causa.

 

Avvocato Egidio Rossi

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