Coronavirus e licenziamento. La sospensione si applica anche ai contratti a termine?

Dipendente con contratto a tempo determinato che scadrà il 31.03.20. Viste le nuove disposizioni relative al coronavirus, vorrei sapere se la regola legata all'impossibilità di licenziare vale anche per i contratti a tempo determinato.

Diritto del lavoro (25/03/2020)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Occorre premettere che la particolare tipologia del contratto a termine prevede, essenzialmente, due casistiche di recesso previste dall'art. 2119 del Codice Civile, ovvero di interruzione del rapporto prima del termine, che sono:

a) per motivi disciplinari (giusta causa);

b) per motivi collegati all’azienda, ovvero per "impossibilità sopravvenuta della prestazione" a condizione, in particolare, che l’evento che ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto, pur se prevedibile, non era evitabile (si pensi al calo di commesse o alla cessazione del ramo d’azienda).

Ebbene l'art. 46 del DPCM 17 marzo 2020 pubblicato per l'emergenza Covid19 prevede che, per 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, non possono essere avviate procedure di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo (il classico motivo di crisi economica), richiamando espressamente gli articoli 4-5 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 (licenziamenti collettivi per aziende con più di 15 dipendenti) e l'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto a tempo indeterminato).

Una interpretazione letterale della norma, pertanto, parrebbe escludere dall'applicazione dell'art. 46 i lavoratori con contratto a termine, il cui rapporto potrà essere interrotto, eventualmente, per le cause previste dall'art. 2119 del Codice Civile. 

Avvocato Egidio Rossi

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