Contratto a tempo determinato e proroga.
Salve. Ho avuto un contratto (ccnl confcommercio 4 livello) di 12 mesi con causale per sostituzione maternità per tutto il periodo. La mia domanda è: posso essere riassunta per ulteriori 12 mesi senza causale? Oppure per riassumermi oltre il 12° mese serve di nuovo una causale?
Il contratto da Lei stipulato è un contratto per sostituzione maternità, detto anche “contratto per sostituzione con diritto alla conservazione del posto” proprio per esplicitare il fatto che il posto offerto non è vacante, ma richiede di essere occupato solo per un tempo limitato.
Pur in presenza di un vincolo temporaneo, comunque i diritti sono gli stessi del lavoratore che sostituisce, fino al termine dell’accordo contrattuale.
Una caratteristica del contratto per sostituzione maternità è, quindi, la durata.
Il termine è fissato dalla somma dei mesi riconosciuti alla madre per la maternità, fino a un massimo di 12 mesi, come nel Suo caso.
Il Suo attuale contratto non potrà pertanto essere prorogato per altri 12 mesi.
Lei potrà, eventualmente, essere riassunta dall’azienda con un altro tipo di contratto (diverso rispetto alla “sostituzione di maternità”) – che potrà essere, a seconda delle esigenze del datore di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, fatto salvo l’obbligo di causale oltre il 12° mese di durata.
In altri termini, l’azienda potrà assumerla sino ad un massimo di 12 mesi senza causale e in caso di ulteriore proroga la causale diventerà obbligatoria.