È possibile dimettersi prima del termine nel contratto a tempo determinato?
Occorre premettere che, a norma dell'art. 2119 del Codice Civile, le dimissioni dal contratto a tempo determinato sono possibili soltanto quando sussiste una giusta causa, ovvero quando si è in presenza di un comportamento talmente grave posto in essere dal datore di lavoro tale da rendere impossibile, anche momentaneamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tra queste cause rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato pagamento della retribuzione, il mancato rispetto delle norme di sicurezza, mobbing o abusi.
In assenza di giusta causa, la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro prima del termine potrebbe comportare il diritto del datore di lavoro di chiedere un risarcimento del danno (pari al rimborso per eventuali costi affrontati dall'azienda per assumere il lavoratore a termine oppure, secondo alcune pronunce della giurisprudenza, pari all'ammontare delle retribuzioni maturande dal recesso al termine naturale del contratto).
Nel caso che ci rappresenta sembrerebbe che le Sue dimissioni potrebbero non rientrare nel novero delle dimissioni per giusta causa, pertanto se dovesse recedere dopo il periodo di prova l'azienda potrebbe chiederLe i danni conseguenti al recesso anticipato e ingiustificato.
Il consiglio, pertanto, è quello di rassegnare le dimissioni entro il termine del periodo di prova (durante questo periodo, infatti, il recesso è consentito senza alcuna condizione e/o penalità) oppure, nel caso fosse intenzionata comunque a procedere con il contratto fino ad agosto/settembre, di concordare con l'azienda una risoluzione consensuale del rapporto (evitando, in questo modo, di incorrere nel rischio di richieste risarcitorie da parte dell'azienda).