Il coniuge titolare del diritto di abitazione può escludere altro coerede?
Le sarò grato se vorrà concedermi esperto Suo parere relativo ad "arcano giuridico/dottrinale": una Coniuge superstite con diritto d'abitazione (ex art 540 cc) può impedire recidivamente "temporaneo accesso/permanenza" nella casa Paterna di un Figlio coerede, residente ma non convivente con chiavi dell'immobile,al solo fine di estorcere suo consenso alla vendita dell'immobile Paterno? Esiste Giurisprudenza in merito? La ringrazio. Distinti ossequi. M.P.
Il diritto di abitazione costituito in capo al coniuge superstite al decesso, nel caso, del marito è di natura esclusiva ed anche suscettibile di valutazione economica, in ipotesi di vendita del bene.
Infatti l'art. 540 del Codice Civile dispone come "[...] Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [...]".
Più che porre il nostro focus sul diritto di abitazione, la cui connotazione, ovvero il potere di continuare ad abitare nella casa, è evidente, preme segnalare come questo coincida, nel caso di specie, con il domicilio.
Il titolare del domicilio ha il potere di esclusione rispetto all'abitazione: pertanto, ove non acconsentisse all'ingresso di terzi, questi debbono astenersi.
In conclusione, al di là delle intime motivazioni (che quando fondano una condotta, di per sè lecita, non hanno rilevanza penale) la condotta della signora non parrebbe da ritenersi illecita e questa può escludere dal proprio domicilio il figlio.
Sarebbe tuttavia da suggerire alla signora, ove il coerede non acconsentisse alla vendita, di attivare la divisione e lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria, nel caso, piuttosto che assumere condotte che, in definitiva concorrono ad esacerbare i conflitti.
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Diverso schema opererebbe laddove l'immobile caduto in successione, al momento dell'apertura della stessa, non fosse di proprietà esclusiva del defunto e/o sullo stesso gravassero altri diritti reali di godimento (ad es. usufrutto).
In tal caso, è planare quanto spiegava Tribunale di Trieste, 31/03/2011: " L'acquisizione del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite - ex art. 540 c.c. - non può prescindere dalla circostanza che il diritto di proprietà sussistente in capo al de cuius fosse pieno ed esclusivo o, al limite, condiviso con il superstite stesso. Nell'ipotesi in cui, pertanto, detto diritto appartenesse anche a terzi ovvero l'immobile che ne è l'oggetto sia gravato da diritti reali di godimento, quale quello di usufrutto, incompatibili con il diritto di abitazione, deve escludersene, comunque, la nascita al momento dell'apertura della successione.