eredità con debiti. Meglio la rinuncia all'eredità?

Buongiorno, terreno+fabbricato proprietà del de cuius - in successione legittima da fare eredi 5 figli + moglie terreno con area sottoposta a sigilli per abusivismo edilizio oggetto di una compravendita bloccata per il motivo di cui prima ad oggi l'acquirente chiede l'annullamento del preliminare con la restituzione doppio della caparra Mia moglie fa parte degli eredi e siamo in regime di comunione dei beni e abboiamo n,2 figli minori. le mie domande sono: possiamo rifiutare l'eredità totalmente per evitare problemi relativa alla causa in corso per il terreno? Nel caso in cui la causa andrebbe persa le spese e tutto il resto come viene rechiesto agli eredi? Chi non paga o non ne ha la possibilità cosa succede?
Eredità e Successioni (18/12/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

Se abbiamo inteso correttamente il problema siamo in tema di successione legittima e comunione ereditaria, che è la conseguenza dell'acquisto dell'eredità da parte di più soggetti detti coeredi.

Ciascun coerede cioè è titolare di una quota del patrimonio del defunto.

Atteso il fatto che un cespite ereditario è sottoposto a provvedimento restrittivo per abusivismo edilizio e che vi siano fondati motivi per ritenere che gli eredi possano essere chiamati a rispondere di situazioni pregresse del de cuius, potrebbe essere preso in considerazione il fatto di rinunciare all'eredità.

La rinuncia all'eredità è un atto con cui il chiamato all'eredità dichiara di non voler acquistare l'eredità ( debiti del defunto superiori ai crediti).

Così il rinunciante perde la qualità di erede, rimane estraneo alla successione e nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

La dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

L'atto deve poi essere inserito nel Registro delle successioni, conservato nello stesso Tribunale.

Non deve contenere termini, limitazioni o condizioni e se fatta dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri chiamati all'eredità è nulla.Il diritto di accettare e poi rinunciare al'eredità si prescrive in 10 anni dal giorno della morte del defunto ed ha effetto retroattivo (art. 521 c.c.)

Nella successione legittima la parte di colui che rinuncia viene equamente suddivisa tra gli altri eredi legittimi, salvo il diritto di rappresentazione.

Quindi se rinuncia la figlia, la parte di questa passa agli altri chiamati con debiti e crediti. Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione deve essere valutata attentamente sotto l'aspetto economico, fermo restando che le spese della causa in corso, se v'è soccombenza,saranno a carico degli eredi.

Avvocato Guido Vecellio

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