Come vendere un immobile in comunione?
La situazione da Lei descritta è quella di una comunione ereditaria: Lei, Sua madre, i Suoi nipoti e Sua cognata siete infatti eredi comproprietari di un immobile.
Per rispondere al Suo quesito, segnaliamo che, trattandosi di bene indiviso, il singolo comproprietario non può, da solo, venderlo, non avendo diritto esclusivo su una porzione concreta del bene ma semplicemente su una sua quota (astratta); ed infatti l’art. 1108 terzo comma c.c. richiede il consenso di tutti i comproprietari per le alienazioni dei beni in comunione.
Nel caso di specie, dunque, Lei e Sua madre non potrete alienare l’abitazione né la parte astrattamente di Vostra proprietà senza il consenso di Sua cognata e dei Suoi nipoti; e ciò finché non venga sciolta la comunione e si proceda alla divisione del bene.
Pertanto, per ovviare alla situazione di stallo creatasi, Le consigliamo di inviare una formale lettera a Sua cognata ed ai Suoi nipoti, per domandare lo scioglimento della comunione, con conseguente divisione del bene o la vendita.
Costoro potrebbero aderire a tale richiesta ed acquistare loro la Sua quota o concordare circa la vendita dell’intero immobile a terzi.
In caso di disaccordo, invece, se Lei è comunque intenzionata a sciogliere la comunione, dovrà attivare un procedimento presso il Tribunale del luogo ove si trova l’immobile mediante atto di citazione.
Con tale procedura - che è una causa civile a tutti gli effetti - verrà effettuata una perizia sul valore dell’immobile, si procederà alla divisione ed all’accertamento delle Vostre rispettive quote e, laddove persista la mancanza di un accordo tra di Voi, il Tribunale disporrà la vendita all’asta dell’immobile.