Ho una quota del 95% del bene: posso recuperarla in qualche modo?
Pur considerata la forte sproporzione tra le quote di proprietà, trattiamo in ogni caso di una comunione (comproprietà) su un bene e pertanto la destinazione di questo deve essere oggetto di iniziative consensuali tra le parti titolari.
Naturalemente v'è la possibilità di una via stragiudiziale e bonaria, ovvero:
- Ella potrebbe rilevare la quota del 5% intestata al Suo compagno, divenendo esclusiva proprietaria del bene;
- potreste, sempre di comune accordo e perlatro come già immaginato da Lei, alienare il bene ad un terzo e sull'importo liquidato per la vendita regolare i Vostri precedenti pagamenti.
- Una soluzione "scolastica" (poichè difficilmente attuabile) Le consentirebbe di vendere ad un terzo esclusivamente la Sua quota del 95%; tuttavia immaginiamo come difficile che un terzo entri in comproprietà con altro soggetto, nell'investimento operato, per acquistare una casa.
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Permanendo il disaccordo, non potrete che dividere e sciogliere la comprietà per le vie formali:
sarà imposta, dapprima, la c.d. mediazione obbligatoria, procedura di natura ancora stragiudiziale, davanti ad un Organismo di mediazione, che tenterà di comporre un accordo tra le parti.
In caso di verbale negativo, non resta che la causa ordinaria - da introdursi con atto di citazione - davanti al Tribunale competente.
In tale sede il Giudice nominerà un Ctu (consulente tecnico d'ufficio), che valuterà la divisibilità materiale del bene e, se non praticabile e/o antieconomica, ne stimerà il valore commerciale a' fini della vendita all'asta.
In questa fase l'uno o l'altro comproprietario possono formulare una offerta, per acquistare la quota dell'altro e, se congura con il valore commerciale determinato dal Ctu, il Giudice non potrà che privilegiare questa soluzione piuttosto che la successiva vendita all'asta.