Comproprietà di immobile: la gestione si decide a maggioranza?

Sono comproprietario di una casa vacanza avuta dai nostri genitori in Calabria, insieme ai miei 2 fratelli. I miei 2 fratelli hanno cambiato un lampadario funzionante per 150€, un televisore da 12 pollici funzionante con uno da 40 pollici per 350€, 2 armadietti che per me andavano ancora bene con 2 nuovi per 500€, Non mi hanno avvisato di questi cambiamenti perché immaginavano, a ragione, che io non sarei stato d'accordo. Però ora vogliono che io contribuisca per 1/3. Avevano il diritto di buttare via gli oggetti vecchi per semplice estetica??? Alla mia obiezione che io non avrei voluto cambiarli perché mi trovo in difficoltà economiche, mi hanno risposto che loro essendo in maggioranza (2) e io in minoranza (1), sono costretto a pagare. Io invece sostengo che per cambiare qualcosa ci vuole l'accordo di tutti. Chi ha ragione? Potrei chiedere i danni perché hanno buttato gli oggetti vecchi?
Immobili (06/06/2018)
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Autore:
Avvocato Marta Calderoni
Locazioni commerciali, Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno precisare quanto segue.

La situazione da Lei descritta è quella di una comunione: Lei e i Suoi due fratelli siete infatti comproprietari di una casa vacanza in Calabria.

Nella comunione, a norma dell’art. 1102 c.c., ogni comproprietario ha facoltà di godimento della cosa comune nella sua interezza, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.

Per l’amministrazione (ossia la gestione) del bene comune, La legge prevede il concorso di tutti i partecipanti, che adottano le delibere con il principio maggioritario: ciò significa che la volontà della maggioranza dei comproprietari vincola anche la minoranza dissenziente.

Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e per le innovazioni dirette a migliorare l’immobile comune occorre una delibera assunta con la c.d. maggioranza qualificata, ossia il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla comunione (le c.d. teste) che rappresentino almeno i due terzi del valore complessivo del bene.

Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, nel caso di specie, le decisioni di gestione adottate dalla maggioranza dei comproprietari (i Suoi due fratelli) vincolano anche Lei, nonostante il Suo dissenso: dovrà pertanto contribuire alle spese sostenute dagli altri due comunisti.

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