Comproprietà di immobile: la gestione si decide a maggioranza?
Per rispondere al Suo quesito riteniamo opportuno precisare quanto segue.
La situazione da Lei descritta è quella di una comunione: Lei e i Suoi due fratelli siete infatti comproprietari di una casa vacanza in Calabria.
Nella comunione, a norma dell’art. 1102 c.c., ogni comproprietario ha facoltà di godimento della cosa comune nella sua interezza, purché non ne alteri la destinazione d’uso e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il proprio diritto.
Per l’amministrazione (ossia la gestione) del bene comune, La legge prevede il concorso di tutti i partecipanti, che adottano le delibere con il principio maggioritario: ciò significa che la volontà della maggioranza dei comproprietari vincola anche la minoranza dissenziente.
Per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione e per le innovazioni dirette a migliorare l’immobile comune occorre una delibera assunta con la c.d. maggioranza qualificata, ossia il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla comunione (le c.d. teste) che rappresentino almeno i due terzi del valore complessivo del bene.
Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, nel caso di specie, le decisioni di gestione adottate dalla maggioranza dei comproprietari (i Suoi due fratelli) vincolano anche Lei, nonostante il Suo dissenso: dovrà pertanto contribuire alle spese sostenute dagli altri due comunisti.