Comproprietà del bene: vendita
Siamo tre fratelli 2 vogliono vendere, l'altro no possiamo fare qualcosa
In regime di comunione su un bene, ove i cotitolari non trovino un accordo (vendita del bene a terzi o acquisto di uno delle quote dell'altro o degli altri), non resta che assumere le iniziative procedurali previste dal nostro Ordinamento, per dividere e sciogliere la comproprietà.
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La causa giudiziale di divisione e scioglimento, deve essere preceduta dalla mediazione obbligatoria.
È una fase (stragiudiziale) propedeutica, nella quale le Parti, coordinate da un Organismo di mediazione qualificato, cercano un accordo comune sul bene e, ove raggiungano un accordo (ad es. acquisto delle quote da parte di un solo titolare o impegno a vendere l'intiero bene) questo è vincolante.
Questa potrebbe essere una buona, e rapida, soluzione per aiutarVi a convincere il comproprietario non determinato alla vendita.
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In caso di esito negativo della mediazione, residuano, infatti, la divisione e lo scioglimento giudiziale: la domanda si introduce con atto di citazione e comporta una causa ordinaria vera e propria presso il Tribunale.
In tale sede il Giudice nomina un perito che stima il valore del bene in comune e, se ancora susssita il disaccordo tra le parti e il bene non sia materialmente divisibile, pone l'immobile alla vendita all'asta.