Chiusura della sede di lavoro: ho diritto ad un risarcimento?

Buonasera, lavoro per un gruppo in continua crescita ma in una sede distante da quella centrale 300km. Ho il sospetto che l'azienda stia per chiudere la nostra sede per spostare tutto in quella centrale per ridurre i costi di gestione. in questo caso chiedo se avrei(o avremmo) modo di oppormi (anche con il pagamento dell'indennità prevista dalle tutele crescenti, per me valide poiché ho cambiato lavoro 3 anni fa) senza perdere sia lavoro che risarcimenti. Grazie Cordialmente

Diritto del lavoro (18/02/2019)
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Autore:
Avvocato Antonella Martufi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Condominio, Risarcimento danni e responsabilità civile, Famiglia
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Risposta:

L’esigenza organizzativa, produttiva o tecnica di cessare l’attività presso una sede, costituisce una facoltà (legittima) del datore di lavoro e giustifica sia il trasferimento presso un’altra sede di lavoro sia, in caso di impossibilità di reimpiego anche parziale dei lavoratori, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Se il provvedimento, conseguente alla cessazione delle attività, coinvolge oltre 5 lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a darne preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

Per l’ipotesi di licenziamento collettivo è prevista una specifica e articolata procedura e l’intervento sia delle Organizzazioni sindacali che del Ministero del Lavoro, finalizzata a esaminare le ragioni della cessazione delle attività, le possibili alternative al licenziamento, tra cui il reimpiego presso altre sedi.

Alla cessazione del rapporto per giustificato motivo oggettivo conseguono il diritto al preavviso, le indennità di fine rapporto e l’accesso alla NASPI.

Se le esigenze poste a fondamento del licenziamento o del trasferimento, sussistono, il provvedimento datoriale è legittimo e non spetta alcuna forma di risarcimento. I CCNL possono prevedere delle indennità e/o dei rimborsi spese per il trasferimento dei lavoratori presso altre sedi.

Ferma la facoltà del datore di lavoro di trasferire o licenziare per chiusura di una sede, senza cessare ogni attività di impresa, si rende opportuno valutare la situazione organizzativa della Società (o gruppo) nel complesso, esaminare le esigenze poste a fondamento della cessazione e soprattutto, la coerenza di queste con le misure effettivamente poste in essere (trasferimento o licenziamento di tutti i lavoratori o parte di essi, ma potrebbe verificarsi anche una cessione dell’unità produttiva a terzi e la prosecuzione del rapporto presso il cessionario) ed eventualmente la posizione del singolo rispetto agli altri lavoratori, destinatari del licenziamento o del trasferimento e dei lavoratori rimasti in servizio.

Pertanto, se la chiusura della sede dovesse concretizzarsi, le conseguenze sulla sua posizione lavorativa andrebbe approfondite per una valutazione specifica del caso.

Avvocato Antonella Martufi

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