E' lecito il fermo amministrativo di un veicolo cointestato?
Per rispondere al Suo quesito e capire se si può iscrivere un fermo amministrativo su un'automobile cointestata a due persone di cui una delle due non è debitrice delle cartelle esattoriali, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
Secondo la maggioranza della giurisprudenza, è illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un’auto cointestata anche a un soggetto non debitore. Ciò perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare anche quest’ultimo il quale, pur essendo completamente estraneo all’inadempimento, non potrebbe più circolare.
Pertanto l’agente della riscossione può iscrivere il fermo amministrativo solo a condizione che il comproprietario dell’auto sia anch'esso debitore indicato nelle cartelle esattoriali.
Tale affermazione è stata condivisa recentemente dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, secondo la quale è illegittimo il fermo sull’auto in comproprietà; sarebbe infatti oggettivamente inapplicabile il fermo di un’auto comune a più proprietari quando non tutti sono debitori verso l’agente della riscossione.
Nel caso di specie, dunque, Lei - comproprietaria del mezzo ma non debitrice, potrebbe chiedere la cancellazione dal P.R.A., previa citazione dell'Agente della Riscossione avanti il Giudice ordinario, che dovrà dichiarare l'illegittimità del fermo.
Infine precisiamo che è lecito porre due fermi amministrativi su due distinti veicoli di proprietà del debitore.
Se Lei acquistasse una nuova autovettura, per evitare qualunque problematica sarebbe opportuno che il veicolo venga intestato soltanto a Lei (magari inserendo Suo marito come garante).
Avvocato Marta Calderoni