Quali sono le conseguenze del rapporto di lavoro in caso di cessione d'azienda?
La situazione che ci rappresenta parrebbe rientrare nella fattispecie del trasferimento d'azienda, disciplinata dall'art. 2112 del Codice Civile, a norma del quale "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.....Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.....Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma".
Come previsto dalla norma citata, pertanto, il Suo rapporto di lavoro dovrebbe proseguire alle stesse condizioni attuali anche presso l'acquirente dell'attività, con assunzione di obblighi dell'acquirente anche per i trattamenti economici a Lei ancora dovuti dal titolare cedente (es: TFR maturato, eventuali retribuzioni arretrate ecc.).
Resta inteso che, in caso di sostanziale modifica delle condizioni di lavoro nei tre mesi successivi al trasferimento (es. demansionamento, grave peggioramento delle condizioni di lavoro), sarà Sua facoltà di presentare le dimissioni per giusta causa, con diritto alla disoccupazione.
Avvocato Egidio Rossi