Il lavoratore somministrato può essere obbligato dall'utilizzatore a fruire delle ferie?
Il contratto di somministrazione può essere stipulato a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Inoltre, in base all’articolo 51 del CCNL 2014 (e all’Accordo del 21.12.2018 per il rinnovo del CCNL), la somministrazione a termine può prevedere un Monte Ore Garantito (MOG), patto in base al quale, il lavoratore somministrato, verrà retribuito con un minimo - non inferiore al 25% della retribuzione prevista dal CCNL applicato dall’utilizzatore - a prescindere dal concreto svolgimento della prestazione di lavoro.
In base al principio della parità di trattamento, il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti degli altri dipendenti dell’utilizzatore. Quindi, in base al CCNL applicato dall’utilizzatore e in proporzione al lavoro effettivamente prestato, il lavoratore somministrato matura le ferie, i permessi e i riposi in genere.
La necessità dell’utilizzatore di ridurre la prestazione lavorativa, non può incidere sulla retribuzione né sul diritto alle ferie.
Pertanto, la scelta unilaterale dell’utilizzatore di ridurre la prestazione di lavoro dei somministrati e di imputare a ferie l’assenza (involontaria) dei lavoratori, è illegittima e comporta il diritto al pagamento della retribuzione, nella misura del monte ore garantito, se pattuito, o del risarcimento del danno pari alla retribuzione spettante per le ore di mancata utilizzazione, fermo restando il diritto a fruire delle ferie o dell’indennità sostituiva delle stesse.
Avvocato Antonella Martufi