È ripetibile quanto versato dal padre al figlio come mantenimento, dopo che ha trovato lavoro?

Sono separa dal 2002. Ho una figlia di 26 anni a cui il mio ex ha sempre versato l assegno di mantenimento. Ora dal 2018 lavora a tempo indeterminato. Il padre ha chiesto la sospensione dell assegno e inoltre vuole indietro i soldi dati secondo lui con inganno. Può farlo? Mi può richiedere gli arretrati? Inoltre fino alle udienza di Aprile deve comunque versatili? Grazie
Separazione divorzio e modifica delle condizioni (05/03/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Gli assegni di mantenimento versati dal genitore a beneficio del figlio non sono ripetibili, in quanto rispondono sia ad obbligazioni codicistiche (vd. art. 147 cod. civ. " matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis") e, nel caso che ci illustra, determinati nella loro misura dal Tribunale sez. famiglia.

L'assegno di mantenimento essendo equiparato nella sua essenza agli obblighi alimentari non è pignorabile, non può essere compensato con altri crediti e, appunto, non è ripetibile(non può cioè esserne richiesta la restituzione).

Da tale schema possono essere escluse le fattispecie condizionate da condotte illecite del beneficiario - anche di rilevanza penale - che in ogni caso debbono essere accertate dai competenti organi giudiziari.

In assenza di un provvedimento che modifichi gli importi in precedenza stabiliti dal Tribunale, l'assegno deve essere corrisposto così come disposto dalla stessa Autorità.

Peraltro, anche laddove in sede di procedimento di modifica delle condizioni di separazione/divorzio sia stabilito, anche dopo la prima udienza, che l’importo debba essere inferiore o escluso, ove il padre continuasse a versare l’assegno fino alla sentenza, le somme non potrebbero essere oggetto di richiesta di restituzione[1].

È, invece del tutto lecito, da parte del genitore obbligato, chiedere la riduzione dell'importo o l'esclusione dell'obbligazione, quando si verifichino eventi che determino l'autosufficienza del figlio beneficiario.

Osserviamo, infatti, come per legge il fondamento dell’assegno di mantenimento a beneficio del figlio consti nello stato di non autosufficienza economica dello stesso.

Una volta raggiunta, specie per il conseguimento di una occupazione lavorativa, il diritto a ricevere il contributo decade senza appello.

Avvocato Fabrizio Tronca 

 

[1]
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. (Rigetta, App. Roma, 16/10/2014) - Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 04/07/2016, n. 13609 (rv. 640399)

e conformi Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 24/10/2017, n. 25166 (rv. 647012-01);

eIl carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. (Cassa e decide nel merito, App. Roma, 21 aprile 2005) “Cass. civ. Sez. I Sent., 10/12/2008, n. 28987 (rv. 605938)

 

 

 

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