Quali sono le condizioni del contratto di apprendistato in caso di mancato recesso?

Salve, sono una ragazza di ... anni, assunta come apprendista ..... part time 30 ore settimanali nel commercio (5' livello) in un'azienda che ha meno di 15 dipendenti. Il ... ottobre scade il mio contratto di apprendistato. L'azienda per la quale lavoro vorrebbe tenermi ma con un contratto di part time flessibile di 20 ore settimanali. Ovviamente io preferirei rimanere a 30 ore. E' legale quello che l'azienda vuole fare? Come può l'azienda assumermi a 20 ore se l'apprendistato si rinnova automaticamente a 30 ore? Dovrebbe licenziarmi prima che finisca l'apprendistato e poi propormi un part time? Con quanti giorni di preavviso dovrebbe licenziarmi? (e immagino che debba esserci un giustificato motivo, nel caso non ci sia posso impugnare il licenziamento?) Se invece vuole aspettare il termine dell'apprendistato per recedere, mi deve dare un preavviso? Non può assumermi a 20h se recede giusto? In questi ultimi 2 casi, mi spetta un risarcimento? Grazie per la risposta.

Diritto del lavoro (04/09/2019)
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Autore:
Avvocato Egidio Rossi
Diritto del lavoro, Separazione divorzio e modifica delle condizioni, Divorzio breve, Condominio, Recupero Crediti, Risarcimento danni e responsabilità civile, Locazioni ad uso abitativo, Immobili
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Risposta:

Per rispondere all'articolato quesito sottopostoci, occorre premettere che il contratto di apprendistato è da considerarsi a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato, come precisato anche da una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17373 del 13 luglio 2017).

In sostanza, se al termine del periodo formativo (considerando anche il periodo di preavviso) non interviene il recesso da parte datoriale o da parte dell'apprendista, il rapporto di lavoro prosegue a tempo indeterminato alle medesime condizioni pattuite in sede di assunzione in apprendistato (nel Suo caso, part time 30 ore settimanali).

Qualora, invece, il Suo datore di lavoro volesse modificare le attuali condizioni del rapporto di lavoro (da part time 30 ore a part time flessibile di 20 ore settimanali), dovrebbe comunicarLe il formale recesso al termine del periodo di formazione (osservando il preavviso previsto dal CCNL applicabile, facendo riferimento al periodo di preavviso previsto per il livello con cui si era inquadrati da apprendista), e sottoporLe un nuovo contratto a condizioni diverse.

Si tenga presente che il recesso effettuato al termine del periodo formativo, e con rispetto del termine di preavviso, non necessita di particolari motivazioni.

Qualora, invece, il recesso dovesse essere operato dal datore di lavoro prima del completamento del periodo formativo, dovrebbero sussistere i presupposti della giusta causa o del giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), in mancanza dei quali potrebbero essere valutate azioni volte ad impugnare il recesso e richiedere le indennità di legge previste per il licenziamento illegittimo in una realtà lavorativa con meno di 15 dipendenti.

 

Avvocato Egidio Rossi

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