Coronavirus e Decreto Cura Italia: il blocco dei licenziamenti si applica anche all'apprendistato?

Contratto d'apprendistato professionalizzante con termine periodo di formazione al 5.3.20. Il datore di lavoro comunica per iscritto il 20.1.20 volontà di recedere al termine del periodo formativo. Il decreto CuraItalia vieta di licenziare dopo il 23.02: l'apprendistato è realmente terminato in data 5.3 o prosegue?

Diritto del lavoro (26/03/2020)
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Autore:
Avvocato Federica Annoni
Diritto del lavoro, Jobs Act
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Risposta:

L’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020, recante misure urgenti per contrastare l’emergenza Coronavirus – Covid-19, stablisce che “A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 è precluso per sessanta giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966”.

Il divieto riguarda, pertanto, solo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, mentre il datore di lavoro potrà recedere dal contratto in tutte le altre ipotesi, tra cui anche la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Infatti, al termine del periodo di apprendistato, il datore può recedere dal rapporto senza alcuna motivazione (c.d. recesso ad nutum). La decisione dev’essere comunicata al dipendente in forma scritta; specificando altresì l’ultimo giorno di lavoro nel rispetto del periodo di preavviso che decorre dal termine dell’apprendistato.

Un’eccezione è costituita dai rapporti di apprendistato professionalizzante attivati con soggetti beneficiari del trattamento di disoccupazione o dell’indennità di mobilità per i quali non opera il recesso ad nutum. Per questi, anche se il licenziamento è intimato al termine del periodo di apprendistato, deve comunque sussistere una giusta causa o giustificato motivo.

Pertanto, solo nel caso in cui si tratti di apprendistato professionalizzante attivato con un soggetto beneficiario del trattamento di disoccupazione o dell’indennità di mobilità (art. 47, comma 4, D. Lgs. 81/2015) e il licenziamento sia stato intimato per giustificato motivo oggettivo, rientrerà nell’ambito di applicazione dell’art. 46 del decreto-legge n. 18/2020.

Diversamente, la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione sarà valida e l’apprendistato non potrà proseguire.

Avvocato Federica Annoni

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