appartamento in edilizia convenzionata. La vendita è sottoposta a vincoli?

Buogiorno, sono proprietaria di un immobile in edilizia convenzionata. Due anni fa ho trovato una coppia di coniugi acquirenti, con cui ho sottoscritto un preliminare, a prezzo di mercato, prima di sapere della legge che ne regolamenta la vendita. In accordo con gli acquirenti, abbiamo sottoscritto un contrattino integrativo che consentiva a questi ultimi di insediarsi nell'immobile, pagando acconti (no affitto), in attesa che il Comune rilasciasse il documento col prezzo massimo di cessione. Dopo due anni, col documento in mano, scopro che gli acquirenti non sono in possesso dei requisiti patrimoniali per l'acquisto, in quanto la coniuge aveva già richiesto questo documento. Il marito decide di acquistare da solo l'immobile e fa istanza per ottenere lo stesso documento, che gli viene negato, nonostante siano in regime di separazione dei beni. Che diritti ho? Spero di essere stata chiara, anche se stringata. Cordiali saluti.
Immobili (02/12/2018)
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Autore:
Avvocato Guido Vecellio
Diritto bancario e Cartelle esattoriali, Condominio, Recupero Crediti
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Risposta:

La vendita di un appartamento in edilizia convenzionata non è sicuramente semplice, perchè tale edilizia prevede una serie di vincoli che, se non rispettati, impediscono la vendita del bene.

Indichiamo a titolo esemplificativo il prezzo massimo di vendita, il diritto di prelazione del Comune, il riscatto della superficie, la durata della convenzione, gli anni dopo i quali si può vendere ed i requisiti dell'acquirente. Il preliminare di vendita deve richiamare la convenzione e tutti i vincoli in essa contenuti, altrimenti è nullo.

I requisiti dell'acquirente si dividono in oggettivi (prima casa, non possedere altre abitazioni nella stesso comune, spostare o avere la residenza nel comune) e requisiti soggettivi,( possono acquistare solo persone il cui reddito non supera una determinata soglia).

I requisiti oggettivi e soggettivi devono essere trasmessi al comune per l'approvazione in via preventiva. Le dichiarazioni della parte interessata non sono oggetto di specifico accertamento notarile. Nel Suo caso il rapporto tra venditore e acquirente viene regolato dalla scrittura privata integrativa, cui Ella accenna.

Non sappiamo quali clausole contenga tale scrittura, ma riteniamo, atteso il comportamento negligente degli acquirenti, che la stessa possa essere invalidata con la conseguente liberazione dell'immobile.

 

Avvocato Guido Vecellio

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