Sono adottato. Che diritti ho nella successione del mio genitore?

Buona sera, la contatto in merito a successioni e donazioni. Mi trovo in una situazione in cui sono stata cresciuta da mio patrigno senza mai aver acquisito il suo cognome. Egli ha due legittimi figli. Come figlia “adottiva” posso essere compresa nel testamento o posso ricevere un immobile come donazione senza che questo mi venga richiesto alla morte del mio patrigno? Grazie in anticipo,
Eredità e Successioni (21/03/2019)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

Se sussiste tra Ella ed il c.d. patrigno un rapporto di adozione, al momento del decesso dello stesso e quindi all'apertura della successione, Ella sarà per legge chiamata all'eredità esattamente come gli altri figli, in quanto erede legittimaria.

Il nostro Ordinamento, infatti, ai fini della chiamata all'eredità riferita alla prole, non distingue tra figli adottivi, naturali, legittimi: si tratta in tutti i casi di soggetti assolutamente legittimari.

Ai sensi dell'art. 567 cod. civ. - in tema di successione - "Ai figli sono equiparati gli adottivi". 

Se, invece, sussiste un rapporto di adozione "di fatto" ma non formalizzata (ad esempio l'adulto che abbia sposato la madre del minore e decede, senza aver formalizzato alcun vincolo di filiazione), non matura alcun diritto all'eredità.

Questo, naturalmente, vale per la successione senza testamento.

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La legge prevede, come Le è noto, che l'individuo possa anche devolvere per testamento, rispettando le quote riservate ai parenti più stretti (coniuge e/o figli), una c.d. quota disponibile a chi voglia e quindi senza vincoli ulteriori.

Ad esempio, il genitore che su un patrimonio di 1000, destini con testamento 250 al coniuge e 500 ai due figli, può liberamente destinare la c.d. quota disponibile di 250 a un terzo senza vincoli di parentela.

Infatti, in caso di decesso di un soggetto che lasci in vita il coniuge e due figli, una quota di 1/4 sarà per legge destinata al coniuge, una quota di 2/4 ai due (o più) figli e una quota di altro 1/4 sarà quota disponibile.

Il soggetto in esame pertanto potrebbe destinarLe parte del patrimonio ereditario per via testamentaria. 

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Quanto alla donazione, si rileva che, sempre, tale tipo di atto intercetta le vicende successorie.

Chi, infatti, abbia ricevuto in donazione un bene, al momento dell'apertura della successione del donante deve conferire nell'asse ereditario quanto ricevuto, al fine di conteggiare il patrimonio lasciato dal de cuius e valutare se la donazione non abbia leso le quote degli altri chiamati all'eredità.

L'eccezione è costituita dalla donazione con dispensa dalla collazione, che esonera per volontà del donante, il donatario dal conferire all'asse ereditario i beni ricevuti in donazione. 

Avvocato Fabrizio Tronca

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