Minore chiamato all'eredità: come comportarsi?
Per rispondere al Suo quesito, riteniamo opportuno segnalare quanto segue.
A norma dell'art. 320 c.c. sulla rappresentanza e l'amministrazione dei beni dei figli, i genitori non possono accettare o rinunziare ad eredità, se non per necessità o utilità evidente del figlio, dopo autorizzazione del giudice tutelare.
Dunque sono i genitori- o il genitore superstite - a decidere se accettare o rinunciare all'eredità nell'interesse del figlio minore; naturalmente la decisione (sia nel caso di accettazione che nel caso di rinuncia) dovrà essere autorizzata dal Giudice tutelare.
Con espresso riferimento ad una eventuale accettazione dell'eredità, precisiamo che, a norma dell'art. 471 c.c., non si possono accettare le eredità devolute ai minori, se non con il beneficio di inventario. E' dunque il nostro codice civile che obbliga ad accettare l'eredità con il beneficio di inventario.
Ove dunque l'accettazione dell'eredità devoluta ai minori non avvenga col beneficio di inventario, la stessa sarà priva di effetti, sia come accettazione semplice che beneficiata.
Avvocato Marta Calderoni