Covid-19 ed utilizzo dei DPI - dispositivi di protezione individuale.
Il momento particolare che stiamo vivendo nel nostro Paese a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione epidemiologica da Covid-19, impone di utilizzare tutte le cautele e attenersi alle norme igienico sanitarie contenute nei DPCM, nei decreti Legge e nei protocolli di sicurezza per i luoghi di lavoro, che assicurino la protezione dei lavoratori che possono trovarsi a rischio di esposizione al virus.
In tale contesto, oggi si sente sempre di più parlare di Dispositivi di Protezione Individuale o DPI, dispositivi di cui dovranno dotarsi - tra gli altri - i lavoratori dell’industria, dell'edilizia e della sanità, per proteggere sé stessi e gli altri dai rischi dovuti al contagio da Covid-19.
1. Cosa sono i DPI – Dispositivi di Protezione individuale.
2. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’utilizzo dei DPI.
3. L’importanza negli ambienti di lavoro dell’utilizzo dei DPI.
1. Cosa sono i DPI – Dispositivi di Protezione individuale?
Per Dispositivo di Protezione Individuale – DPI deve intendersi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”(D.Lgs. n. 81/2008, art. 74, comma 1).
La dotazione dei lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del datore di lavoro, il quale dovrà fornire – a titolo gratuito - ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale. (1)
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo n. 475/1992, e sue successive modificazioni” (D.lgs. n. 81/2008, art.76, comma 1).
Per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- essere adeguati alle esigenze lavorative o di salute del lavoratore;
- essere adattabili dall’utilizzatore secondo le sue necessità;
- riportare la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile ed essere in possesso di tutte le certificazioni previste;
- essere corredati di istruzioni d’uso chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore.
2. Quali sono gli obblighi del datore di lavoro rispetto all’utilizzo dei DPI?
Il datore di lavoro non ha solo l’obbligo di garantire la tutela dei lavoratori secondo le norme di prevenzione per i rischi sul lavoro.
Nel momento in cui i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti dalle misure tecniche ed organizzative di prevenzione, il datore di lavoro, infatti, è obbligato a individuare quali siano i Dispositivi di Protezione Individuale concretamente idonei a proteggere il lavoratore. (2)
In tale schema, quindi, il datore di lavoro diviene il diretto responsabile della identificazione, della scelta, dell’utilizzo e della gestione dei dispositivi stessi.
In particolare, gli obblighi del datore di lavoro in ambito di DPI sono:
- effettuare l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati utilizzando altri mezzi e quindi individuare i DPI idonei a proteggere i lavoratori dai rischi rilevati;
- adeguare i dispositivi ogni qualvolta intervenga una variazione significativa da modificare le condizioni di rischio;
- valutare, sulla base delle informazioni fornite e delle norme d’uso dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI affinché siano atte a prevenire i rischi, nonché valutare le condizioni in cui un DPI deve essere utilizzato. In particolare, per quanto riguarda la durata d’uso, si dovrà valutare l’entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le caratteristiche del posto di lavoro e le prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro dovrà, altresì, mantenere in efficienza i DPI, assicurandone le condizioni igieniche attraverso una accurata manutenzione, che comporti anche riparazioni e sostituzioni necessarie. (3)
I DPI dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per gli usi previsti.
Il datore sarà tenuto a un obbligo formativo, informativo e di addestramento verso i dipendenti in relazione all’utilizzo dei DPI e quindi:
- fornire istruzioni comprensibili a tutti i lavoratori, informandoli dei rischi dai quali i DPI li proteggeranno;
- rendere disponibili nell’azienda adeguate informazioni sui DPI utilizzati;
- stabilire le procedure da eseguire al termine dell’utilizzo per la riconsegna ed il deposito del dispositivo.
Per rendere possibile tutto ciò, andrà assicurata una formazione adeguata e dovranno essere organizzati appositi addestramenti per l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
3. L’importanza negli ambienti di lavoro sanitario o del settore industria ed edilizia dell’utilizzo dei DPI.
In questo contesto emergenziale, l’utilizzo dei DPI è argomento di estrema ed urgente attualità, quale strumento di difesa dalla diffusione epidemiologica da Covid-19.
Nel momento in cui i lavoratori del settore sanitario o anche del settore industria ed edilizia si trovino in una condizione di esposizione potenziale all’agente patogeno che possa comportare un contagio da Covid-19, sarà necessario, oltre a prendere tutte le dovute precauzioni e all’assunzione delle norme igienico sanitarie, anche indossare i DPI.
L’utilizzo dei DPI in una situazione di emergenza sanitaria come quella corrente consente di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, che dovranno necessariamente indossare guanti, occhiali, visiere, maschere facciali, tuta micorporosa, scarpe.
Il loro utilizzo è assolutamente raccomandato quando, nonostante l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione collettive, i rischi cosiddetti “residui” non si ritengono eliminati o ridotti a livelli accettabili e, pertanto, devono essere ulteriormente contenuti.
I soli indumenti da lavoro quali tute e camici non possono proteggere il lavoratore da rischi specifici.
Come è ormai noto, si può venire a contatto con il Covid-19 attraverso le vie aeree, toccandosi con le mani occhi, naso e bocca.
Pertanto, si dovrà utilizzare il DPI più idoneo a prevenire le diverse modalità di infezione e che consenta la protezione del corpo, delle mani, degli occhi e delle vie respiratorie.
Per quanto riguarda le vie respiratorie, che risultano essere quelle più favorevoli per il contagio da Covid-19, i DPI sono diversi a seconda dello scopo per cui devono essere impiegati, tuttavia l’obiettivo è il medesimo: evitare o limitare l’ingresso di agenti patogeni e potenzialmente pericolosi nelle vie aeree.
La protezione viene garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere particelle disperse nell’aria così da impedirne l’inalazione.
I DPI che vengono maggiormente utilizzati per la protezione delle vie aeree sono le semimaschere filtranti monouso, ossia dispositivi dotati di filtri che proteggono la bocca e il naso.
Si suddividono in tre categorie a seconda dell’efficacia del filtro: FFP1, FFP2 e FFP3. Le lettere FF stanno ad indicare “facciale fitrante”, la lettera P indica la “protezione dalla polvere” e i numeri sono indicatori del livello crescente di protezione.
In presenza di agenti biologici estremamente pericolosi - come oggi è il rischio di contagio da Covid-19 - è assolutamente necessario che il lavoratore, soprattutto in ambito sanitario, utilizzi maschere intere con protezione P2, con capacità filtrante pari ad almeno il 95%.
Nell’esecuzione di particolari operazioni sanitarie che possano comportare l’aumento del rischio di dispersione nell’aria di secrezioni respiratorie (ad esempio la broncoscopia), è necessario dotarsi di protezioni aventi efficienza filtrante P3.
Non possono in alcun modo considerarsi DPI le mascherine chirurgiche o igieniche che non sono dotate di filtro e che vengono utilizzate in ambito sanitario o anche nel settore alimentare.
Tali elementi, benchè appartengano alla categoria dei dispositivi medici, non proteggono l’operatore sanitario, bensì il paziente da possibili contaminazioni.
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Considerata la contingenza emergenziale Covid-19 che tutta la società sta vivendo e che tocca il mondo del lavoro nel suo complesso e non solo quelle categorie di lavoratori già assegnate a mansioni per loro natura a rischio o pericolose (operatori sanitari, operatori dell’industria o dell’edilizia), osserviamo che il tema dell’utilizzo dei DPI – con particolare riferimento all’uso delle mascherine, dei guanti e dei gel igienizzanti - coinvolgerà anche categorie la cui natura delle prestazioni lavorative, normalmente, non ne pretenderebbe l’utilizzo.
Pensiamo, ad esempio, ai riders, ovvero a quei lavoratori che si occupano delle consegne di alimenti a domicilio ed entrano in costante e frequente contatto con colleghi e clienti destinatari.
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In considerazione dell’evoluzione del quadro epidemico e della partenza della prossima Fase2 come decretata dal nostro Governo e che vedrà l’apertura di importanti settori della produzione, dell’edilizia, della vendita al dettaglio e, quindi, successivamente della ristorazione, è assolutamente importante tenersi sempre informati ed aggiornati sulle norme per il corretto utilizzo dei DPI e in particolare sui doveri dei datori di lavoro e sui diritti dei lavoratori.
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Note
(1)
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/12/2019, n. 33133
Il datore di lavoro ha l'obbligo, ex art. 2, lett. g), D.lgs. n. 626 del 1994, di fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. Infatti, questi, seppur in maniera minima, sono comunque idonei a ridurre i rischi dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori e quindi prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezione in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico.
(2)
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/12/2019, n. 33133
La categoria dei Dispositivi di protezione individuale (DPI), deve essere definita avendo riguardo alla "concreta finalizzazione" delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza, tenuto conto della effettiva attività compiuta. Ne discende l'irrilevanza (ai fini qualificatori) del mancato inserimento dello specifico dispositivo di sicurezza tra quelli individuati dalla contrattazione collettiva o dal Documento Valutazione Rischi nonché della circostanza che l'attrezzatura non sia appositamente creata e commercializzata per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate. In alcuni casi gli indumenti costituiscono DPI con conseguente obbligo del datore di lavoro di provvedere al lavaggio ed alla manutenzione degli stessi.
Cass. civ. Sez. Lavoro, Sentenza, 28/04/2015, n. 8585
L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori-a norma del D.P.R. n. 457 del 1955, art. 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43 commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo-deve sussistere non solo nel momento successivo della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione dell'attività lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo, conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni.
(3)
Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 09/10/2019, n. 25401
In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, si configura il diritto del lavoratore al risarcimento delle spese sostenute per il lavaggio delle tute in dotazione, laddove queste ultime fungano da dispositivo di protezione individuale, tutelando il dipendente da agenti patogeni pregiudizievoli per la salute.