Covid-19 e riders: la sicurezza e le tutele sul lavoro.

L’emergenza Covid-19 ha preteso da parte del Governo l’assunzione di provvedimenti tesi a prevenire e contenere il contagio epidemico.

In particolare - con i diversi DPCM - il Governo ha limitato la libertà di circolare dei cittadini, al fine di evitare contatti tra questi che favorissero la trasmissione del virus.

In tale contesto di limitazioni ed emergenza alcuni lavoratori hanno potuto tuttavia continuare a offrire la propria prestazione, per garantire alla collettività alcuni servizi primari o di particolare utilità sociale, consentiti dal Governo, spesso trovandosi a contatto con colleghi, utenti o clienti.

Tra queste prestazioni rientrano i servizi di consegna a domicilio di generi alimentari, sia per provvista che per consumo immediato: il riferimento è quindi ai così detti riders, che popolano le nostre città, consegnando alimenti e bevande con motorini e biciclette.

Come si concilia dunque l’esigenza di tutelare valori e beni primari, quali la salute privata e pubblica, attraverso il distanziamento e con l’utilizzo dei noti strumenti di protezione (mascherine e guanti) con l’attività dei lavoratori del settore delle consegne alimentari, che fisiologicamente sono in costante contatto con altri cittadini e potenzialmente esposti al contagio?

Il datore di lavoro (o più correttamente: il committente) dei riders è tenuto a garantire personalmente ai propri dipendenti e collaboratori i necessari mezzi di protezione (D.P.I.) dal  Covid-19?

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La risposta concreta a queste domande è data dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna.

Il Giudice emiliano con un decreto del 14.4.2020 ha deciso il ricorso di un fattorino per la consegna di cibo a domicilio (rider), che richiedeva all’Autorità di imporre al proprio datore di lavoro di “consegnare [al lavoratore, nds] dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in misura sufficiente a fare fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali”.

Dapprima il Giudice, pur chiarendo che il rider svolge la propria attività sotto forma di lavoro autonomo, ha precisato che, quantomeno con riferimento alle “norme riguardanti la sicurezza e l’igiene” potessero applicarsi le norme sulla tutela del lavoratore subordinato. (1)

Il Tribunale di Bologna, invocando l’applicazione delle tutele del lavoratore subordinato anche per determinate categorie di lavoratori autonomi, ha citato la Corte di Cassazione (2), che recentemente ha voluto affermare come si imponga una equiparazione tra lavoratore autonomo e dipendente “quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione, e? marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una proiezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato".

Le tutele previste per il lavoratore subordinato sono quindi applicabili al lavoratore formalmente autonomo, quando la prestazione lavorativa di questi sia effettivamente e significativamente diretta ed organizzata dal datore di lavoro, lasciando al lavoratore scarso o nullo margine di indipendenza nell’organizzazione del lavoro.

Questa interpretazione ed applicazione estensiva delle tutele anche al di fuori del rapporto di lavoro subordinato, ha trovato la sua ragione, secondo la Cassazione, in “una scelta  […] legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato […], al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea”.

Le considerazioni sopra sintetizzate rendono quindi i riders, anche al di là della definizione contrattuale del rapporto determinata da datore e lavoratore, equiparabili ai lavoratori dipendenti e, come questi, debbono godere delle misure di tutela e sicurezza sul lavoro, nelle quali rientrano quelle norme che pongano a carico del datore di lavoro la costante fornitura degli ormai noti D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale).

In questo senso si era recentemente espresso anche il Tribunale di Firenze (Sezione Lavoro, 01.04.2020, n. 886) che, nel comandare alla società committente di fornire al rider le dotazioni di protezione individuale, ha ritenuto applicabile la disciplina della sicurezza sul lavoro del rapporto di lavoro subordinato anche ai lavoratori etero-organizzati. 

 

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Le premesse appena svolte devono inoltre leggersi e interpretarsi unitamente ai DPCM che stanno governando l’attuale emergenza Covid-19, nonché alle esigenze immediate di tutela e protezione che sono doverose verso i riders.

Il DPCM dell’11.03.2020, ha evidenziato il Tribunale di Bologna, come noto ha disposto la chiusura temporanea dei servizi di ristorazione, così vietando l’attività commerciale dei bar, delle pasticcerie, dei ristoranti e dei pub.

La sospensione temporanea è mitigata dalla possibilità, per tali esercizi commerciali, di soddisfare la propria clientela mediante la consegna a domicilio.

Questa attività deve essere svolta, secondo il tenore letterale del DPCM, (pure riportato nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPCM - del 26.04.2020)  “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”. (3)

La ragione del provvedimento risponde naturalmente all’esigenza di tutela del lavoratore e, di riflesso, dei clienti destinatari delle consegne e della collettività tutta.

Da tale disposizione, e tenuto conto delle riflessioni normative esposte nel presente articolo, il Tribunale di Bologna ha ritenuto sussistente l’obbligo per il datore di lavoro (committente) del rider di fornire tutti i D.P.I. necessari, per proteggersi nello svolgimento della attività lavorativa nel contesto pandemiologico.  

In concreto il Tribunale con il decreto pubblicato ha ordinato alla società datrice di lavoro “di consegnare immediatamente al ricorrente i dispositivi di protezione individuale […] e, segnatamente, mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa”. (4)

 

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Note

(1) “osservato infatti che l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, come novellato dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone che "A far data dal 1° gennaio 2016. si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di? cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali".

(2) Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sent. n. 1663/2020;

“È venuta meno, perciò, una normativa che, avendo previsto dei vincoli e delle sanzioni, comportava delle garanzie per il lavoratore, mentre e? stata ripristinata una tipologia contrattuale piu? ampia che, come tale, comporta il rischio di abusi. Pertanto, il legislatore, in una prospettiva anti-elusiva, ha inteso limitare le possibili conseguenze negative, prevedendo comunque l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato a forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l'ingerenza funzionale dell'organizzazione predisposta unilateralmente da chi commissiona la prestazione. Quindi, dal gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la prestazione del collaboratore abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente”.

e

“In una prospettiva cosi? delimitata non ha decisivo senso interrogarsi sul se tali forme di collaborazione, cosi? connotate e di volta in volta offerte dalla realtà economica in rapida e costante evoluzione, siano collocabili nel campo della subordinazione ovvero dell'autonomia, perchè ciò che conta e? che per esse, in una terra di mezzo dai confini !abili, l'ordinamento ha statuito espressamente l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, disegnando una norma di disciplina.”

(3) art. 1, aa Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri  26.04.2020 “Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi”. 

(4)

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO


Il Giudice Designato

[…]
letti gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato preliminarmente che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.4.2020, assegnato a questo Giudice in data 14.04.2020, ... premesso di prestare in modo continuativo attivita? di fattorino per la consegna di cibo a domicilio nel comune di Bologna (cd. rider) in favore della piattaforma [….], in forza di contratto formalmente qualificato come lavoro autonomo, ha chiesto ordinarsi in via d’urgenza, inaudita altera parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, alla societa? resistente di consegnare ad esso ricorrente dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, "in misura sufficiente a fare fronte ad un numero rilevante di consegne settimanali": considerato che, alla luce di una sia pur sommaria valutazione della documentazione allegata al ricorso introduttivo, le argomentazioni svolte dal ricorrente in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro e all'applicabilita? allo stesso, benche? formalmente qualificato come autonomo, delle tutele del lavoro subordinato per cio? che concerne - quantomeno - le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene, appaiono, allo stato degli atti, supportate da verosimile fondatezza;

osservato infatti che l'art. 2 del D.lgs. n. 81/2015, come novellato dal decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019, n. 128, dispone che "A far data dal 1° gennaio 2016. si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalita? di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di? cui al presente comma si applicano anche qualora le modalita? di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali";

osservato altresi? che la Suprema Corte, nel recente arresto n. 1663/2020, ha chiarito che, con la norma sopra citata - nel testo previgente, applicabile ratione temporis alla fattispecie portate all'attenzione della Corte - il legislatore ha inteso, in una ottica sia di prevenzione sia "rimediale", selezionare "taluni elementi ritenuti sintomatici ed idonei a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori" e “in ogni caso ha, poi. stabilito che quando l’etero-organizzazione, accompagnata dalla personalita? e dalla continuita? della prestazione, e? marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente, si impone una proiezione equivalente e, quindi, il rimedio dell'applicazione integrale della disciplina del lavoro subordinato";

che la Cassazione ha inoltre precisato che si tratta “di una scelta di politica legislativa volta ad assicurare al lavoratore la stessa protezione di cui gode il lavoro subordinato, in coerenza con l'approccio generale della riforma, al fine di tutelare prestatori evidentemente ritenuti in condizione di "debolezza" economica, operanti in una "zona grigia" tra autonomia e subordinazione, ma considerati meritevoli comunque di una tutela omogenea" aggiungendo che l'intento protettivo del legislatore appare confermato dalla novella del 2019, “la quale va certamente nel senso di rendere piu? facile l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, stabilendo la sufficienza - per l'applicabilita? della norma - di prestazioni "prevalentemente" e non piu? "esclusivamente" personali, menzionando esplicitamente il lavoro svolto attraverso piattaforme digitali e, quanto all’elemento della "etero- organizzazione", eliminando le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro", cosi mostrando chiaramente l’intento di incoraggiare interpretazioni non restrittive di tale nozione";

che pertanto, alla luce della recente evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di tutela dei riders, non pare oggi potersi dubitare della necessita? di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa, la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l'obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.);
osservato da ultimo, con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che il DPCM 11.3.2020, che ha disposto sull’intero territorio nazionale la sospensione delle attivita? dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub. ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ha consentito la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico -sanitarie sia per l'attivita? di confezionamento che di trasporto”, con cio? implicitamente onerando l'imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizione igienico-sanitarie previste per l’attivita? di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e cio? a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio e, con essa, della collettivita? intera;
che nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie appare ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il citato DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attivita? produttive e che appaiono vieppiu? necessarie nello svolgimento di quelle attivita? che comportano il contatto con il pubblico: osservato che tale conclusione trova conforto anche nella condotta ante cansam della societa? resistente la quale, a fronte delle reiterate richieste del ricorrente di essere rifornito dei dispositivi di protezione individuale (doc. 6 rie.), non solo non ha opposto alcun rifiuto ma, al contrario, ha espressamente ribadito la propria disponibilita? a fornire detti dispositivi, giustificando il ritardo nell’evadere la richiesta con motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richiesta ricevute e le difficolta? a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) che, seppure astrattamente plausibili, non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro; che pertanto si ravvisa il fumus boni iuris del diritto del ricorrente alla consegna dei D.P.I. meglio descritti in ricorso;

[….]

P.Q.M.

[...]

ORDINA
alla societa? resistente di consegnare immediatamente al ricorrente i dispositivi di protezione individuale di cui al ricorso e, segnatamente, mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in quantita? adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attivita? lavorativa;

[….]

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