Furto agevolato da ponteggi condominiali: chi risponde dei danni?
In riferimento al furto che ha subito nel Suo appartamento, agevolato dalla presenza del ponteggio installato per i lavori condominiali, è opportuno richiamare i principi affermati dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 25122 del 12 settembre 2025, che affronta proprio un caso analogo.
La Corte ha chiarito che l’installazione di un ponteggio privo di adeguate cautele non costituisce una semplice “occasione” del furto, ma rappresenta un vero e proprio fattore causale dell’evento dannoso. Di conseguenza, chi ha predisposto o detiene la custodia della struttura non può sottrarsi alle relative responsabilità se non dimostra di avere adottato tutte le misure di diligenza normalmente esigibili.
In particolare, i giudici di legittimità richiamano due fondamentali disposizioni del codice civile:
- Art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale): l’impresa appaltatrice risponde per fatto illecito qualora, nell’installazione e nella gestione del ponteggio, non abbia adottato le ordinarie cautele atte a prevenire l’uso anomalo delle impalcature. Ciò comprende, ad esempio, la chiusura degli accessi, l’apposizione di reti o barriere metalliche, l’eventuale illuminazione o altri accorgimenti che impediscano l’introduzione di malintenzionati. L’omissione di tali precauzioni configura un illecito civile ed espone l’impresa al risarcimento dei danni subiti.
- Art. 2051 c.c. (danno cagionato da cosa in custodia): accanto alla responsabilità dell’impresa, può concorrere quella del condominio, quale soggetto che ha deliberato e mantenuto l’installazione del ponteggio e che, pertanto, ne è custode. Ai sensi di tale norma, il condominio è tenuto a risarcire i danni prodotti dalla cosa se non prova il “caso fortuito”, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che interrompa il nesso causale. La Cassazione sottolinea che il condominio, pur affidando i lavori a un appaltatore, mantiene un proprio dovere di vigilanza e controllo sulla sicurezza della struttura.
La stessa ordinanza ribadisce che, in presenza di più condotte causalmente rilevanti, tutti i soggetti coinvolti rispondono in via solidale, salvo che uno di essi dimostri che l’evento si sarebbe verificato ugualmente per una causa autonoma e sopravvenuta. Nel caso esaminato, ad esempio, l’accesso dei ladri attraverso un finestrone condominiale non ha interrotto il nesso causale, ma ha anzi dato inizio alla sequenza che ha consentito il furto.
Alla luce di tali principi, Lei può richiedere il risarcimento sia al condominio (ex art. 2051 c.c.) sia alla ditta che ha montato i ponteggi (ex art. 2043 c.c.), lasciando poi al giudice la valutazione di come ripartire le rispettive responsabilità.
In sintesi, la Cassazione riconosce che la predisposizione di adeguate misure di sicurezza sui ponteggi non è una mera buona prassi, ma un vero e proprio dovere giuridico, la cui violazione fonda la responsabilità risarcitoria di entrambi i soggetti coinvolti.