Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le novità della riforma
Che cosa è cambiato con l'ultima riforma sul limite alcol alla guida? Che cos'è l'Alcolock?
La riforma introdotta dalla legge 177/2024 ha modificato innanzitutto l’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) aggiungendo allo stesso i commi 9 ter e 9 quater.
Il primo impone ai condannati di apporre alla patente di guida, per un minimo di due anni, le limitazioni all’uso codice 68 – zero alcool – e codice 69 – Alcolock. Quest’ultimo è un dispositivo che non permette al conducente di avviare il veicolo qualora non sia rispettato il limite di tasso alcolemico imposto dalla legge (0,00).
Il secondo aumenta le sanzioni detentive e pecuniarie previste dal comma 2 lett. b e c del medesimo articolo, di un terzo in caso di commissione del reato di guida in stato di ebbrezza trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente
Allo stesso modo la stessa disposizione di legge prevede un aumento delle suddette pene qualora il dispositivo “Alcolock” sia manomesso, alterato o siano manomessi/alterati i sigilli posti dall’Autorità Procedente.
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La riforma ha anche modificato l’art. 187 del Codice della Strada eliminando la dicitura “in stato di alterazione psicofisica” sanzionando in questo caso la mera condotta di “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
Tale modifica permette un’estensione della fattispecie delittuosa ad ogni caso di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti essendo indifferente il tempo di assunzione delle stesse. Diversamente la normativa previgente nel sanzionare lo stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti lasciava una valutazione soggettiva da parte dell’organo accertatore in ordine a tale “stato di alterazione”.
Gli accertamenti tossicologici vengono effettuati dall’organo accertatore attraverso l’utilizzo di appositi test.
La norma prevede anche il trasporto del soggetto presso una struttura sanitaria mobile o fissa onde compiere ulteriori analisi tossicologiche.
La riforma ha tuttavia previsto che, qualora non sia possibile eseguire gli accertamenti di cui sopra, gli operanti possono “impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo”.
La norma ha, introdotto, per i minori di anni ventuno (non muniti di patente di guida) un divieto di conseguimento della stessa fino al ventiquattresimo anno di età.
Allo stesso modo, fuori dai casi sopra descritti, chi sia privo di patente di guida e nelle condizioni previste all’articolo stesso, è punito con un divieto di conseguimento della stessa da uno a due anni.
Infine, qualora per la violazione della norma sia prevista la revoca della patente e ci si trovi nella condizione sopradescritta vi è un divieto di conseguimento della medesima per anni tre.