Le somme delle vincite rientrano nella comunione dei beni?
La somma vinta al gratta e vinci acquistato con i propri soldi ricade nella comunione dei beni tra coniugi? L'altro coniuge può richiedere la metà della cifra vinta?
La questione della natura giuridica delle vincite al gioco in questo caso deve essere letta alla luce della normativa sul regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi.
L’art. 177 del Codice civile stabilisce che costituiscono oggetto della comunione legale:
"a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati [...]"
L’art. 179 c.c., dal canto suo, elenca in modo tassativo i beni che sono esclusi dalla comunione, in quanto beni personali. Tra questi vi sono, ad esempio, i beni di uso strettamente personale, quelli acquisiti per successione o donazione (salvo diversa volontà del donante o del testatore), nonché quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno. Non sono invece menzionate le vincite al gioco, le quali non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dalla norma.
Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul punto, chiarendo che le somme derivanti da vincite al gioco, anche se conseguite da uno solo dei coniugi, rientrano nella comunione legale dei beni, a condizione che la vincita sia avvenuta durante il matrimonio e sotto il vigore del regime patrimoniale della comunione.
Alla luce del suddetto inquadramento si possono trarre le seguenti conseguenze pratiche:
-
La vincita al gioco è soggetta alla comunione legale se conseguita nel corso del matrimonio, indipendentemente dal fatto che il biglietto o la scommessa siano stati acquistati con denaro proprio di uno solo dei coniugi.
-
Il coniuge che ha effettuato materialmente la giocata è tenuto a condividere il 50% della vincita con l’altro coniuge.
-
Se i coniugi decidono di utilizzare la vincita per l’acquisto di un bene, quest’ultimo entrerà a far parte della comunione e sarà di proprietà comune in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
È utile ricordare che le parti possono escludere l’applicazione della comunione legale, mediante convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.), optando per il regime della separazione dei beni.
In assenza di tale scelta, tuttavia, valgono le regole sopra descritte.