Genitori separati e spese straordinarie per i figli: come funziona?
Tutti i genitori separati, con prole (minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente), si sono imbattuti, almeno una volta, nella problematica questione delle cosiddette “spese straordinarie” per i figli.
Due parole che costituiscono, per i genitori separati, fonte di discussioni, compromettendo, a volte, un equilibrio del rapporto genitoriale di per sé già precario.
Con questo articolo cercheremo, per quanto possibile stante il vuoto normativo in proposito, di aiutare a capire come affrontare la problematica “spese straordinarie”: la loro individuazione, la richiesta di pagamento e le modalità di recupero della spesa, qualora l'altro genitore fosse inadempiente.
Indice:
- Spese straordinarie: quali sono? quali sono le differenze con le spese ordinarie?
- I protocolli e le Linee Guida per l'individuazione delle spese straordinarie.
- In quale misura si ripartiscono le spese straordinarie tra i genitori?
- Il consenso e le modalità per richiedere il rimborso delle spese straordinarie?
- Quali sono i rimedi, per il genitore anticipatario, per ottenere, dall'altro genitore, il rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute?
- Approfondimenti
1. Spese straordinarie: quali sono e quali sono le differenze con le spese ordinarie?
In forza dell'art. 337-ter c.c., ciascuno dei genitori, mediante accordo o su disposizione del Giudice, è obbligato a contribuire al mantenimento dei figli, considerando:
- le esigenze dei figli
- il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori
- i tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori
- le risorse economiche di quest'ultimi
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La prassi diffusa prevede, per il mantenimento ordinario della prole, un obbligo di contributo in misura fissa, quantificato in modo forfettario tenendo conto degli elementi di cui sopra. Il contributo, così quantificato, sarà dovuto dal genitore non collocatario, ovvero dal genitore presso cui i figli non abitano abitualmente. Oltre all’obbligo di mantenimento ordinario è prevista anche la partecipazione alle spese straordinarie.
Purtroppo, la legge non è di aiuto ai genitori, posto che non fornisce un elenco di spese da considerarsi “ordinarie” o “straordinarie”.
Così, nel tempo, è stata la giurisprudenza a dare indicazioni sulla natura straordinaria o meno di alcune voci di spesa, seguita, poi, dalla prassi di alcuni Tribunali, che hanno stilato i cosiddetti Protocolli o Linee Guida, anche in collaborazione con l'Avvocatura e con le Associazioni rappresentative del settore famiglia.
Le spese straordinarie possono essere definite come “gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento”[1].
Il contributo mensile per il mantenimento ordinario, invece, è destinato a soddisfare i bisogni primari della prole come vitto, alloggio e abbigliamento. Meglio. Quei bisogni prevedibili e direttamente riconducibili alle normali esigenze quotidiane di vita.
Generalmente, si includono nell'assegno periodico di mantenimento solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie[2].
2. I Protocolli e le Linee Guida per l'individuazione delle spese straordinarie
Come già anticipato, la Legge non fornisce un elenco di quelle che possono essere considerate spese straordinarie.
Esistono, invece, numerose sentenze delle Corti di merito e di legittimità che, prendendo in considerazione i singoli casi concreti, hanno individuato la straordinarietà di alcune spese sostenute per la prole.
Dall'analisi di queste decisioni, il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta del 14.07.2017, ha approvato Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, con l'obiettivo di evitare, il più possibile, discrezionalità nell'individuazione delle spese extra assegno.
Il Consiglio Nazionale Forense, nelle proprie Linee Guida, esorta le parti a trovare loro una regolamentazione il più possibile precisa sulle spese ordinarie e straordinarie, e solo in mancanza ad applicare quanto contenuto nelle Linee Guida (allegato A).
Queste Linee Guida distinguono le spese ordinarie, comprese nell'assegno ed extra assegno, che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori, e quelle che, invece, necessitano del preventivo accordo.
Gran parte delle magistrature territoriali, dal canto loro, anticipando o, invece, emulando il Consiglio Nazionale Forense, ha adottato propri Protocolli e Linee Guida.
Seppur è possibile trovare analogie tra i diversi Protocolli, tante sono le differenze.
Si rimanda alla sezione “Approfondimenti” per la consultazione di alcuni Protocolli adottati dalle magistrature territoriali.
In ogni caso, è bene per ciascuna coppia genitoriale richiamare nelle condizioni di separazione o divorzio, previste per il mantenimento della prole, il Protocollo, se adottato, del Tribunale competente.
In mancanza, è opportuno disciplinare almeno le principali spese extra assegno, come ad esempio spese mediche specialistiche in regime privatistico, attività extra-scolastiche e ricreative.
Sicuramente, le Linee Guida redatte dal Consiglio Nazionale Forense costituiscono un punto di riferimento ogni qualvolta non vi siano diversi Protocolli o regolamentazioni.
Al riguardo, sempre tenendo in considerazione le diversità che possono ritrovarsi nelle Linee Guida territoriali, indichiamo quali spese straordinarie necessitino del preventivo accordo e quelle invece che non lo richiedono:
Spese scolastiche che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa voce quelle spese che, appunto, sono prevedibili:
- materiale scolastico di inizio anno compreso anche l'occorrente previsto per l'eventuale attività motoria (se l'Istituto frequentato nell'offerta formativa ha quale progetto obbligatorio un corso di nuoto, entrambi i genitori dovranno farsi carico pro quota della spesa relativa all'acquisto del materiale);
- assicurazione obbligatoria richiesta dall'Istituto;
- fondo cassa richiesto dalla classe;
- libri di testo adottati dall'Istituto e/o richiesti dalle insegnanti;
- tasse d'iscrizione o rette di frequenza relative ad istituti pubblici;
- spese di trasporto; gite programmate dall'Istituto della durata dell'intera giornata.
Quindi, a contrario, se, durante l'anno scolastico fosse necessario acquistare un quaderno o una colla o altro, la spesa rimarrà a carico del genitore che la sostiene.
Sebbene non propriamente scolastiche, spese come pre-scuola o post-scuola, oratorio estivo, campi estivi “comunali” e/o comunque organizzati da enti pubblici NON richiedono preventivo accordo.
Sono, invece, da concordare campi estivi “privati e sportivi” e baby sitter.
Spese scolastiche che necessitano del preventivo accordo: trattasi di tutte quelle spese che si contraddistinguono per la “straordinarietà” e che richiedono un apporto economico sostenuto:
- tasse d'iscrizione e rette di frequenza di Istituti privati; ripetizioni e lezioni private;
- gite scolastiche che prevedono il pernottamento;
- master e spese per studenti fuori sede;
Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
- visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari; e)
- occhiali o lenti a contatto prescritti dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici.
Spese ludico-ricreative: queste spese devono sempre essere oggetto di preventivo accordo. Il riferimento è per spese come:
- corsi di lingue;
- corsi di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese corsi ludici e creativi;
- viaggi studio in Italia e all’estero e/o stage sportivi e vacanze;
- spese per conseguimento delle patente di guida e acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ogni caso, tutte le spese, da concordare oppure no, devono essere documentate.
3. In quale misura si ripartiscono le spese straordinarie tra i genitori?
La Legge non stabilisce la misura in cui i genitori debbano ripartire tra loro l'onere per le spese straordinarie per i figli.
In considerazione del regime di affidamento condiviso (che rappresenta la regola), la presunzione è quella per cui la ripartizione delle spese straordinarie sia quantificata nel 50% a carico di ciascun genitore.
E' però possibile che l'accordo delle parti o una disposizione del Giudice, al fine di una parificazione tra le situazioni economico-reddittuali di ciascun genitore, determini una percentuale di partecipazione più alta in capo al genitore economicamente più forte.
Solitamente la disparità (ovviamente in presenza di una differente capacità reddituale) tra i genitori, di ripartizione della percentuale delle spese straordinarie, è più frequente in caso di figli in età pre o adolescenziale, dunque quell'età in cui le esigenze dei minori, per attività imprevedibili e non occasionali, sono molto più frequenti.
4. Il consenso e le modalità per richiedere il rimborso delle spese straordinarie?
La spesa straordinaria che deve essere sostenuta per il figlio deve essere comunicata all'altro genitore.
La comunicazione dovrà rivestire carattere formale e quindi essere inviata a mezzo email, sms o posta. Il genitore destinatario dovrà motivare, sempre per iscritto, l'eventuale dissenso.
In mancanza di riscontro, vale il principio del silenzio-assenso.
Le Linee Guida adottate dalle Magistrature Ordinarie forniscono diversi tempi per le comunicazioni e i riscontri.
Il Consiglio Nazionale Forense, per esempio, ha stabilito un termine di 20 giorni perché il genitore possa esprimere il dissenso.
Diversamente, invece, il Tribunale di Milano e di Modena hanno stabilito un termine di 10 giorni.
Quanto alla richiesta di rimborso, è auspicabile che la spesa straordinaria sia sostenuta, pro quota, da entrambi i genitori, evitando così di aggravare la situazione di una delle parti.
Laddove, però, ciò non fosse possibile, il genitore che ha sostenuto l'esborso dovrà richiedere entro 30 giorni (questo termine sembra essere comune alle diverse Linee Guida), sempre con modalità formali (email, sms o posta) e fornendo adeguata documentazione giustificativa, il rimborso che dovrà essere corrisposto dall'altro genitore.
Anche sui tempi per il rimborso le Linee Guida si differenziano.
Il Consiglio Nazionale Forense e il Tribunale di Modena dispongono che il rimborso debba avvenire entro il mese successivo.
Il Tribunale di Milano e quello di Bologna indicano un termine di 15 giorni.
Il principio in forza del quale le spese straordinarie debbano essere previamente concordate dai genitori, trova tuttavia una eccezione.
In alcuni casi, nello svolgimento della vita quotidiana gli eventi sono così imprevedibili e le necessità così immediate, che non consentono di prendersi il tempo di un confronto con l'uno o l'altro genitore, per concordare la sostenibilità della spesa o meno.
Pensiamo ad una spesa medica urgente per il minore, ad esempio.
Ecco che quanto la spesa straordinaria sia:
- oggettivamente effettuata tenendo conto del superiore interesse del minore e
- per sua natura sia urgente e non procrastinabile,
il genitore che l'abbia sostenuta, può comunque chiedere il rimborso all'altro genitore, certamente anche in assenza di previo accordo.
La rilevanza del superiore interesse del minore è riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione: "Perché sorga il diritto al rimborso delle spese straordinarie di mantenimento dei figli – che si identificano in quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole – non è necessario che l'esborso sia stato previamente concordato tra i genitori, ma solo che esso risponda al superiore interesse del minore" (Cassazione civile, sez. VI ord. n. 1070/2018).
Si rimanda alla sezione “Approfondimenti” per la consultazione delle Linee Guida adottate dalle diverse magistrature territoriali.
5. Quali sono i rimedi, per il genitore anticipatario, per ottenere, dall'altro genitore, il rimborso pro quota delle spese straordinarie sostenute?
Cosa succede se il genitore tenuto al rimborso non provvede? Quali sono i rimedi riconosciuti al genitore che ha anticipato le somme?
Secondo la recente giurisprudenza di legittimità[3], al fine di recuperare le spese straordinarie sostenute per la prole, non c’è necessità di richiedere un decreto ingiuntivo, cioè un provvedimento del Giudice con il quale si ordina il pagamento della quota delle spese straordinarie dovuta e delle spese legali sostenute.
È, infatti, possibile procedere direttamente con un precetto, atto con cui si richiede il pagamento delle somme e che non necessita dell’intervento del Giudice.
Ciò è possibile, tuttavia, solo se le somme richieste hanno queste caratteristiche:
- certezza
- liquidità
Vale a dire, quando le spese sono state indicate in maniera dettagliata e comprovate tramite documenti fiscali.
Nel caso in cui si tratti di spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, è bene documentare anche l'intervenuto accordo (come si diceva prima, tramite la copia di email, sms o posta).
Qualora, invece, le spese straordinarie non abbiano queste caratteristiche (certezza e liquidità) e non siano, quindi, dettagliate, sarà necessario agire in giudizio per la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo.
6. Approfondimenti
Quanto alle spese straordinarie, dal punto di vista fiscale si precisa che la detrazione Irpef sarà operata dai genitori nella stessa misura di riparto delle spese stesse.
Analogamente, eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato o da qualsivoglia Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie sostenute per i figli sono da considerarsi a beneficio di entrambi i genitori sempre nella stessa misura di riparto delle spese stesse.
Infine, come accennato sopra, si riportano i contenuti dei Protocolli adottati da alcune Magistrature Territoriali:
LINEE GUIDA CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI MILANO:
https://tribunale-milano.giustizia.it/it/linee_guida_spese_extra.page
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI BOLOGNA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI MODENA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI PALERMO:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI TORINO:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI VARESE:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI SIRACUSA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI MONZA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI CREMONA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI PESARO:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI SULMONA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI PADOVA:
LINEE GUIDA TRIBUNALE DI LATINA:
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Note:
[1] Per spese straordinarie “si intendono gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento o comunque spese non quantificabili in anticipo o non di lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori (...)” (Corte d'Appello di Torino, sentenza 13.01.2021).
[2] La Corte di Cassazione ha sancito che “le spese straordinarie non possano mai ritenersi comprese in modo forfettario all’interno della somma da corrispondersi con l’assegno periodico e/o come mantenimento diretto, rischiandosi contrariamente di recare pregiudizio al minore” (Cass. civ., n. 9372, 8 giugno 2012).
[3] Cassazione Civile, sentenza n. 11316/2011
Autore: Avvocato Maria Valastro
data pubblicazione 08/06/2021