Tempistiche per il Divorzio breve
L’art. 1 della legge n. 55/2015 ha modificato l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della legge n. 898/1970, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio, e ha introdotto tempi più brevi. Vediamoli.
- 2 Nelle separazioni giudiziali:
- si riduce da tre anni adodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
- 3 Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
- si riduce asei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale. I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.