Nuova legge e procedimenti in corso
L’art. 3 della legge n. 55/2015, infine, disciplina la fase transitoria. Le nuove previsioni si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge (dunque dal 26 maggio 2015). Inoltre, le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge a condizione che sia ancora pendente - a tale data - il procedimento di separazione personale.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)