Novità sulla comunione dei beni
L’art. 2 della legge n. 55/2015 ha apportato una modifica all’art. 191 del codice civile, inserendo un nuovo comma. Da oggi, la comunione dei bene si scioglie quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato.
Una volta emessa l’ordinanza, questa è comunicata all’ufficiale dello stato civile per procedere all’annotazione dello scioglimento della comunione sull’atto di matrimonio.
(il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato)