Il mio compagno è tenuto a versare gli alimenti alla madre?
Egr. Avv., se una persona di 83 anni, che non percepisce contributi di invalidità (domanda respinta da inps), titolare di una pensione di 850 euro mensili, senza spese di affitto,(usufruttuaria), con lievi problemi di deambulazione, ha diritto alla corresponsione degli "alimenti" da parte dei figli. Il mio compagno, in seguito a continue richieste economiche da parte della madre, effettua tutti i mesi un bonifico che attualmente è di 400 euro, portandola a un reddito fisso di 1.250. Nonostante ciò, la signora chiede ulteriori soldi. Il mio compagno guadagna 1.400. Siccome la signora ha 2 figli, anche l'altro (che sono 7 anni che non vede e non sente e non ritira le raccomandate) è "obbligato" a versare un contributo alla madre. La signora è da considerarsi "in stato di bisogno"? Grzie. Cordiali saluti.
La norma di riferimento per la fattispecie che ci sottopone è l'art. 438 codice civile, che dispone:
"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale".
Tale normativa è applicabile anche al rapporto genitori-figli, laddove l'ascendente versi, appunto, in stato di bisogno, tanto da richiedere l'assistenza degli stessi figli.
Fermo restando che, sulla base degli scarni elementi, noi scriventi non possiamo stabilire se la Signora versi in stato di bisogno, osserviamo quanto segue.
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La norma non pone distinzione tra figli, essendo piuttosto rivolta a tutti i discendenti e formando un obbligo, in misura proporzionale alle rispettive possibilità e si suppone di natura solidale, a carico di tutti i discendenti verso i genitori.
Pertanto non solo vi sarebbe la facoltà di richiedere un contributo al mantenimento all'altro fratello, ma anche da valutarsi l'opzione di domandare un contributo per quanto fino ad oggi versato a beneficio della madre da un solo figlio.
Consideri inoltre, come sopra citato nella norma, che lo stato di bisogno non è il solo criterio da valutare, essendo altresì da tenere in conto le condizioni economiche del soggetto pagante. Sulla base di quanto espone, il versamento di € 400,00, pari quasi ad 1/3 dello stipendio mensile del Suo compagno, è un importo realmente impegnativo.