Partner straniera. La invito in Italia e chiedo permesso di soggiorno con contratto di convivenza?

Ho una relazione con una cittadina filippina da diversi anni e abbiamo convissuto nelle Filippine per alcuni mesi. A causa della pandemia non ci siamo più potuti incontrare di persona, tuttavia quotidianamente ci vediamo in video chiamate e chat.

Posso farla venire in Italia con visto turistico e redigere atto di convivenza così lei ha il permesso di soggiorno? Grazie

Famiglia (10/02/2023)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'idea è buona e fondata, ma la soluzione non è così immediata.

Secondo la prassi applicata dalle anagrafi nazionali, competenti per registrare la convivenza della coppia ex Legge Cirinnà, è presupposto fondante per la richiesta la residenza regolare sul territorio italiano di entrambi i richiedenti.

In concreto: il Comune competente, per la convivenza con il cittadino straniero, pretende che questi sia già titolare di un regolare permesso di soggiorno al momento della richiesta.

È chiaro che tale prassi penalizza la formalizzazione delle coppie che vedono uno dei due partner straniero e non residente in Italia, così che parrebbe pregiudicata la possibilità di registrare la convivenza.

Può adottarsi il seguente schema. 

I partner redigono contratto di convivenza e lo trasmettono, autenticato dal legale e via pec, al Comune competente.

Come da prassi verificata sino ad oggi, il Comune competente rigetterà la richiesta, eccependo che il partner straniero non residente non sia titolare di permesso di soggiorno e quindi non possa essere iscritto all'anagrafe italiana.

Lo step successivo prevede ricorso d'urgenza al Tribunale territorialmente competente, sulla scorta della solida normativa e giurisprudenza nazionale e della unione europea[1].

In particolare, la giurisprudenza - sia italiana che dell’Unione Europea - ha affermato come (Cass. Civ. sez. 1 17.2.2020 n. 3876) la stabile convivenza possa essere accertata con ogni mezzo idoneo (e nel caso di specie, il contratto di convivenza che sarà già stato trasmesso al Comune) e come sia imposto agli Stati membri un obbligo di concedere un determinato vantaggio, rispetto alle domande di ingresso e di soggiorno di altri cittadini di Stati terzi, alle domande inoltrate da persone che presentano un rapporto di dipendenza particolare nei confronti di un cittadino dell’Unione (Corte di Giustizia, decisione del 5 settembre 2012, causa C-83/11).

In questi termini si è espresso anche il Tribunale di Milano, con ordinanza del 20.11.22, che ha accolto il ricorso dello Studio, introdotto per una coppia composta da una partner straniera non già residente in Italia, ma con una solida e documentata relazione affettiva con il cittadino italiano, con il quale aveva già concluso contratto di convivenza.

Con il ricorso d’urgenza al Tribunale si chiederà pertanto di accertare e dichiarare l’effettiva relationship della coppia (documentata dal contratto e che sarà esaminata dal Tribunale), l’esistenza di una progettualità di vita in comune, la possibilità di mantenere economicamente il partner straniero richiedente e quindi di ordinare al Comune di registrare il contratto di convivenza e la convivenza stessa.

Per conseguenza e in esito all’ordine di registrazione il partner straniero potrà iscriversi all’anagrafe nazionale italiana.

Con l’iscrizione all’anagrafe si richiederà alla Questura competente il permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

[1] La Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 impone l’obbligo agli Stati Membri di agevolare la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel proprio territorio.

Tale normativa è stata integrata e specificata con l’art. 3 D.Lgs. 30/2007, che riconosce un diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al “partner con cui il cittadino dell'Unione [e italiano] abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.

 

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