Bambino in affido preadottivo e separazione dei candidati genitori. Come comportarsi?

Regolarmente coniugato con due figli e con affido di altro bimbo. Attualmente il matrimonio è agli sgoccioli (marito e moglie vivono ognuno in case diverse). Il tema è: quale obbligo giuridico (civile o penale) hanno i genitori che si stanno separando verso il giudice che segue l'affido (con prospettive reali di adozione) o verso gli assistenti sociali che seguono il caso? Possono fare finta di niente, continuare l'affido e aspettare l'adozione, o hanno degli obblighi giuridici di fare presente la situazione.  

Famiglia (30/08/2022)
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Autore:
Avvocato Fabrizio Tronca
Eredità e Successioni, Immobili, Famiglia
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Risposta:

L'affidamento preadottivo è una fase nel procedimento di adozione, tesa a valutare l'idoneità della coppia rispetto alla capacità genitoriale.

Non solo: è una fase finalizzata a valutare un insieme di elementi, ovvero "la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore” e la loro corenza con il miglior interesse del minore adottando.

Non è automatico che una eventuale separazione della coppia genitoriale precluda l'adozione, posto che la capacità di essere genitori non è necessariamente connessa alla concorrenza del legame matrimoniale; tuttavia è un elemento che non può omettersi nello schema valutativo.

Rileva, infatti, sia l'ambiente nel quale il minore cresca, dal punto di vista logistico-materiale (ovvero in una casa familiare che veda la presenza costante di madre e padre), sia dal punto di vista relazionale-affettivo.

Peraltro in questa fase potrebbe anche essere ascoltato il minore; infatti:

- il minore dell’età di 12 anni (o anche di età inferiore, su valutazione del Giudice) deve essere ascoltato dal Tribunale;

- il minore di almeno 14 anni deve essere ascoltato e, affinché l’affidamento possa essere dichiarato, deve manifestare espresso consenso.

Il Tribunale deve quindi conoscere tutti gli elementi, per valutare se sussistano o meno le condizioni di una “idonea convivenza”: in difetto di queste, revoca l’affidamento preadottivo.

È quindi necessario avvisare il Tribunale e gli enti di assistenza sociale incaricati.

 

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