Convivenza con partner straniero non residente. Come comportarsi?
Buongiorno. Ho una relazione da alcuni anni con una donna straniera, già venuta in Italia diverse volte e sono in attesa della risposta da parte della Questura per il permesso di soggiorno per dichiarazione di convivenza per coppie di fatto.
Mi hanno informato di dichiarare la convivenza al Comune Servizio Anagrafe, ma hanno rifiutato l'iscrizione per mancanza del permesso di soggiorno, contrastando quanto dettomi dalla Questura.
Preciso che la Questura all'inizio mi aveva detto che l'iscrizione anagrafica per successivo rilascio di permesso per 2 anni era possibile sulla base di leggi esistenti. Cosa devo dedurre da tutto questo? Perché il comune nega un diritto per la mia compagna che invece la Questura afferma?
La Questura, nel renderLe informazioni sulla fattispecie, ha fatto un po’ di confusione, trattando si tutti gli elementi coinvolti e necessari, ma senza illustrare un ordine e una relazione razionale e corretta tra gli stessi.
Andiamo con ordine.
Il permesso di soggiorno per il cittadino straniero può essere rilasciato sulla scorta di un legittimo motivo: (i) motivi di lavoro, (ii) di studio, (iii) di salute (si documenta che il richiedente possa ricevere determinate cure solo in italia); (iv) motivi familiari (matrimonio e altri, vd. infra).
Escludendo i primi tre motivi, esaminiamo la relazione della coppia, quale motivo che fondi la richiesta di permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno del partner straniero può effettivamente essere richiesto sulla scorta non del solo matrimonio, ma anche di una convivenza documentalmente attestata.
È corretto che tale convivenza debba quindi essere dichiarata al Comune, chiedendo l’iscrizione del contratto di convivenza (patto di natura economica della coppia).
Il Comune, come nella totalità di casi analoghi si sta verificando, respingerà la richiesta di iscrizione, assumendo (erroneamente, a parere di chi scrive) che la Legge Cirinnà (legge del 2016 sulla convivenza) pretenda quale condizione per l’iscrizione la residenza comune dei partner al momento stesso della richiesta.
I richiedenti dovranno allora presentare ricorso al Tribunale, argomentando come la normativa europea[1] e nazionale[2], affermino come sia necessaria e sufficiente l’esistenza della relazione debitamente attestata (appunto con il contratto di convivenza), e non già una attuale residenza comune, per pretendere l’iscrizione del partner straniero all’anagrafe italiana e quindi la residenza italiana.
Se il Tribunale, sulla scorta di tali argomentazioni, ordina al Comune l’iscrizione del partner straniero all’anagrafe, in seguito questi potrà richiedere il permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare.
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Quanto invece descritto dalla Questura sembrerebbe nel segno di rilasciare il permesso di soggiorno, sulla scorta della mera e sola dichiarazione di relazione della coppia; a chi scrive questa non risulta, in termini di legge e procedurali, opzione oggi esistente.
[1] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 impone l’obbligo agli Stati Membri di agevolare la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel proprio territorio.
[2] art. 3 D.Lgs. 30/2007: diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al partner con cui il cittadino dell'Unione [e italiano] abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale