Il padre di mio figlio è assente e fa uso di sostanze: affido esclusivo?
Ho bisogno di richiedere l'affidamento esclusivo di mio figlio e il mantenimento al padre che, oltre a farsi vedere sporadicamente, ha problemi con droga e alcool. Ho vari messaggi dove dice anche di non voler vedere il bambino. Il bambino ha ormai 7 anni e non ha mai né dormito né passato più giornate col papà. In genere, saltuariamente il padre passava qualche ora con il figlio, ma nulla di più. Questo per un paio di volte al mese. Vorrei sapere come muovermi.
La domanda di affido esclusivo si rivolge al Tribunale ordinario del luogo di residenza del minore.
Con il ricorso si chiede di disciplinare tutti gli aspetti della responsabilità genitoriale, ovvero collocazione del bambino, mantenimento, spese straordinarie, frequentazione con il genitore non collocatario.
Prima tra queste voci è, naturalmente, la disciplina dell'affido, ovvero l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo è, secondo la legge, di default congiunto tra i genitori.
Può disporsi l'affido esclusivo ad un solo genitore, quando si documenti che l'altro genitore sia, per ragioni concrete, assente e/o che l'esercizio dei Suoi doveri verso il figlio, possa cagionare un nocumento o pregiudizio al minore.
Questo schema è ben spiegato da una recente sentenza del Tribunale di Bologna (Sez. 1 Civile, Sent. l'affidamento ad uno solo dei genitori può essere disposto quando l'affidamento all'altro è contrario all'interesse del minore, inteso come benessere morale e materiale del minore, da accertare in concreto caso per caso. Affinché la prole venga affidata esclusivamente ad uno dei genitori è necessario che l'affidamento esclusivo sia valutato pregiudizievole per il minore o risulti nei confronti dell'altro una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa. Il giudizio di esclusione della modalità di affidamento condiviso deve essere motivato non solo "in positivo", attraverso l'idoneità del genitore affidatario, ma anche "in negativo", descrivendo l'inidoneità educativa del genitore affinché venga escluso dalla bigenitorialità."
Oltre al pregiudizio derivante dal possibile rapporto, come sopra accennato, la stessa assenza del padre verso il figlio può essere ragione per affidare il minore esclusivamente alla madre: "È stato correttamente disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore alla madre qualora il padre non abbia instaurato alcun rapporto con il figlio alla nascita determinandosi ad avvicinarsi al minore solo dopo molto tempo salvo poi interrompere i rapporti con il figlio per un periodo di due anni dimostrando in questo modo la sua inadeguatezza educativa." (Corte di Cassazione, Sez.1 Civile, Ord. n. 27145).
L'affido esclusivo ad un genitore, non eslude i doveri del genitore non affidatario di mantenimento ordinario e di contribuzione alle spese straordinarie.
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Il ricorso di cui sopra può depositarsi per la procedura consensuale (ove entrambi i genitori siano d'accordo), o come ricorso giudiziale, laddove - nel nostro caso - il padre intenda mantenere la responsabilità genitoriale.