Vendita forzata di immobile in comproprietà

Vendita forzata: quali sono gli articoli di legge che la regolamentano? in mancanza di accordo, uno dei 4 comproprietari di un immobile indivisibile può rivolgersi all'Istituto di Mediazione in un primo momento, In caso di fallimento all’Autorità Giudiziaria: così il Giudice ne potrà disporre la vendita all’asta, corretto? Chi deve pagare le spese degli avvocati: coloro che hanno intentato la causa o tutti i 4 comproprietari? grazie
Immobili (08/01/2017)
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Autore:
Avvocato Livia Achilli
Eredità e Successioni, Recupero Crediti, Sovraindebitamento, Immobili, Famiglia
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Risposta:
Entrando nel merito del Suo quesito, rileviamo che in ipotesi di una pluralità di proprietari di un bene, è costituita la c.d. comunione, situazione giuridica che trova espressa disciplina nel nostro codice civile, agli artt. 1100 e ss e 713 c.c. e ss. In particolare, l’art. 1111 c.c. dispone che chiunque, tra i comproprietari può - in qualsiasi momento - domandare la scioglimento della comunione. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs 28/2010, la divisione è una di quelle materie per le quali la mediazione è obbligatoria, ovvero è prevista come condizione di procedibilità per l’azione avanti al Tribunale. Una volta tentata la mediazione, in caso di insuccesso, si potrà procedere in qualsiasi momento con l’azione avanti al Giudice del luogo in cui si trova il bene oggetto di divisione, mediante la notificazione di un atto di citazione rivolto nei confronti di tutti i soggetti interessati. Precisiamo che soggetti interessati non sono solo i comproprietari, ma anche eventuali creditori che dalla vendita potrebbero essere in qualche modo lesi nei propri diritti. Nel caso in cui il bene sia materialmente indivisibile, il Giudice è costretto a procedere con la sua vendita forzata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 569 c.p.c. Per l’effetto della vendita, i guadagni saranno destinati pro quota ai comproprietari. In relazione alle spese da sostenersi, queste devono essere sempre anticipate dalla parte che compie o richiede un atto. Un volta concluso il giudizio, le spese saranno poste dal Giudice, con sentenza, a carico della parte soccombente, la quale dovrà rimborsare al vincitore le spese anticipate. Non è esclusa, in ogni caso, l’ipotesi di compensazione delle spese, ovvero che ogni parte del procedimento sia tenuta a corrispondere i compensi al proprio legale e quota delle spese di procedura: tale opzione dipende da diverse variabili del procedimento.
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